(Cass. Penale I Sezione, sentenza 21 maggio – 11 giugno 2013, n. 25639)
Corte Suprema di Cassazione
Sezione Prima Penale
Sentenza 21 maggio – 11 giugno 2013, n. 25639
[OMISSIS]RITENUTO IN FATTOSezione Prima Penale
Sentenza 21 maggio – 11 giugno 2013, n. 25639
1. In data 10.9.2012 il Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia rigettava l’ istanza proposta nell’interesse di G.M. tesa ad ottenere la modifica del luogo di detenzione domiciliare, cui il medesimo era sottoposto ai sensi dell’art. 47- ter legge 26 luglio 1975 n.354 (da ora in poi Ord. pen.) in relazione a gravi condizioni di salute. In tale istanza si rappresentava la disponibilità di un nuovo alloggio nel comune di Reggio Emilia e si rivolgeva altresì domanda di autorizzazione all’esercizio di attività lavorativa, con allontanamento dal luogo di detenzione in determinati orari. Il provvedimento di rigetto non recava alcuna motivazione a sostegno.
Ricorre per cassazione G.M., con distinti motivi redatti dal difensore, denunziando l’assenza di motivazione del provvedimento impugnato e l’erronea applicazione della normativa di riferimento. Oggetto della doglianza è, in particolare, l’omessa motivazione sull’istanza principale, tesa ad ottenere la modifica del luogo di detenzione domiciliare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. Il rigetto della richiesta di modifica del luogo di detenzione domiciliare è espresso esclusivamente con la dicitura «si rigetta» e risulta privo di motivi. La totale assenza di motivazione, trattandosi comunque di provvedimento incidente sulla libertà personale, non può che condurre all’annullamento. Sul punto, va osservato che ai sensi dell’art.47-ter comma 4 ord. pen. le disposizioni relative alle modalità esecutive della detenzione domiciliare – stabilite dal Tribunale di Sorveglianza – possono essere modificate dal Magistrato di Sorveglianza competente per territorio. Per costante giurisprudenza di questa Corte i relativi provvedimenti sono da ritenersi impugnabili mediante ricorso per cassazione In applicazione dell’art. 111 comma 7 Cost. – da entrambe le parti processuali ( di recente, sulla legittimazione del Pubblico Ministero, Sez. I n.45581 del 23.11.2007, Rv 238919) analogamente a quelli emessi nel corso del procedimento ai sensi dell’art. 284 comma 3 cod. proc. pen
Va pertanto disposto l’annullamento con rinvio.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia.