Con una interessante e articolata sentenza, la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, per mano della Consigliera estensora, Dr.ssa Paola Di Nicola Travaglini, traccia la linea interpretativa in ordine alla rilevanza penale della c.d. “violenza economica” nell’ambito del delitto di manltrattamenti contro i familiari o i conviventi disciplinato dell’art. 572 del codice penale.
Confermato, sul tema, l’orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale impedire alla persona offesa di essere economicamente indipendente con l’imposizone di scelte economiche unilateralmente imposte all’interno della famiglia e non condivise da entrambi i coniugi, può integrare la fattispecie di reato in esame, allorché i comportamenti vessatori siano suscettibili di provocare uno stato di prostrazione psico-fisico siano il risultato di comprovati atti di violenza o di prevaricazione psicologica.
(Cass. Sez. VI^ Penale, sentenza 14.11.2024-13.01.2025, n. 1268)
“Le condotte dell’imputato volte ad osteggiare la coniuge nella ricerca di un’attività lavorativa – sottoponendola peraltro ad un controllo degli spostamenti attraverso l’installazione di una telecamera sul perimetro esterno dell’abitazione – e a non consentirle di coltivare e sviluppare un quadro di relazioni con persone esterne alla famiglia; ad imporle un ruolo casalingo sulla base di una rigorosa e discriminatoria ripartizione dei ruoli; a sottrarsi alla gestione domestica e familiare delegandone interamente le incombenze alla coniuge, così da non consentirle altra soluzione che quella di abbandonare le proprie ambizioni professionali ed essere da lui “mantenuta”; a non remunerare le attività svolte nell’interesse dell’azienda familiare, con il proprio arricchimento, costituiscono tutti comportamenti che sono obiettivamente finalizzati alla limitazione dell’autonomia economica della persona offesa.
Da un quadro fattuale così delineato emerge l’imposizione di un sistema di potere asimmetrico all’interno del nucleo familiare, di cui la componente economico-patrimoniale rappresenta un profilo di particolare rilievo, perché costituisce oggetto di una decisione unilateralmente assunta dall’imputato, anche attraverso il ricorso a forme manipolatorie e pressioni psicologiche sulla perosna offesa, tali da incidere sulla sua autonimia, sulla dignità umana e sulla sua integrità fisica e morale, quali beni giuridici tutelati dall’art. 572 del codice penale.”

TESTO INTEGRALE SENTENZA

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