L’istituzione del servizio militare professionale, realizzata dalla legge 14 novembre 2000 n. 331, entrata definitivamente a regime il 31 ottobre 2005, non ha comportato l’abolizione del servizio militare obbligatorio, che continua ad essere previsto in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferibili anche al tempo di pace (art. 2, L. 331/2000).

Pertanto, in ordine al reato di mancata chiamata alle armi di cui all’art. 151 c.p.m.p., ai fini della successione della legge penale nel tempo, opera il quarto e non il secondo comma dell’art. 2 c.p., sicché, se è stata pronunciata sentenza irrevocabile, resta esclusa l’applicazione della legge più favorevole al reo (in senso contrario, v. Sezione I, 2 marzo 2006, n. 7628, in senso conforme v. Sezione I, 24 giugno 2005, n. 23788).

 

Corte di Cassazione
Sez. I, 11 maggio 2006, n. 16228
Pres. Fazzioli – Rel. Turone

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE – Sul ricorso proposto da B.A. avverso la sentenza del 11 ottobre 2005 della Corte Militare di Appello di Roma;

visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Turone Giuliano Cesare;
udita la requisitoria del P.G. Dott. Francesco Gentile, che ha concluso per l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 215 del 2001 in relazione all’art. 52 della Costituzione; nel merito, per il rigetto del ricorso
OSSERVA
Con sentenza 11 ottobre 2005 la Corte Militare di Appello di Roma confermava la sentenza 12 gennaio 2005 del Tribunale Militare di La Spezia che aveva dichiarato B.A. responsabile del reato di mancanza alla chiamata aggravata (articoli 151 e 154 del codice penale militare di pace) perchè, essendo stato chiamato alle armi mediante manifesto di chiamata, con obbligo di presentarsi presso il Distretto Militare di Bologna alla data del 7 novembre 1995, non aveva ottemperato a tale obbligo.
Avverso la sentenza di secondo grado propone ricorso per cassazione il B.A. chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato, a seguito della sospensione del servizio di leva stabilita dall’art. 7 del D.Lgs. 8 maggio 2001 n. 215.
Alla odierna udienza il Procuratore Generale Militare ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 7 del Decreto Legislativo n. 215 del 2001 in relazione all’art. 52 della Costituzione nella parte che consente di essere interpretata nel senso di ritenere abrogate le norme penali che colpiscono le condotte di rifiuto del servizio militare obbligatorio. Nel merito ha concluso per il rigetto del ricorso.
Il ricorso dell’imputato deve essere accolto, sia pure per motivi non del tutto coincidenti con quelli dedotti dal ricorrente.
Questa Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che l’intervenuta sospensione del servizio militare di leva ridisegna la fattispecie penale del delitto di rifiuto della relativa prestazione, eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata. Ne consegue che l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 215 del 2001, così come l’art. 1 comma sesto della legge 14 novembre 2000 n. 331 (“Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge”) devono essere considerati norme integratrici del precetto penale e che, con riferimento alle situazioni da essi disciplinate, trova applicazione l’art. 2 comma 4 c.p. (“se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile”); sicchè la sospensione del servizio di leva comporta la non punibilità della condotta di chi in precedenza, essendo obbligato a tale servizio, ha rifiutato di prestarlo.
Ciò non significa, ovviamente, che la norma incriminatrice di cui all’art. 151 c.p.m.p. (così come ogni altra norma incriminatrice di condotte di rifiuto del servizio militare) sia stata abrogata, ma semplicemente che è venuta meno una norma integratrice del precetto penale che attiene esclusivamente ai giovani assoggettati all’obbligo di leva sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione del servizio dell’ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004 (art. 1 legge n. 226 del 2004).
È il caso di aggiungere che questo Collegio non ritiene che la nuova normativa abbia comportato la totale e generalizzata eliminazione del servizio militare obbligatorio, dal momento che, anzi, esso continua ad essere previsto in riferimento a specifiche situazioni e a determinati casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace (art. 2 della legge n. 331 del 2000). Di qui il richiamo che questo Collegio ritiene di dover fare, in materia di successione di leggi penali, al comma 4 dell’art. 2 c.p. (e non già al comma 2 di tale norma, come è stato ritenuto da questa stessa Sezione nella sentenza n. 12316 del 10 febbraio 2005, Caruso, CED 231721).
Del resto, le Sezioni Unite Penali di questa Corte hanno chiarito che deve applicarsi il terzo comma (oggi quarto) e non il secondo comma dell’art. 2 c.p. in presenza di successione di leggi con effetto parzialmente abrogativo in relazione a quei fatti, commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, che non siano riconducibili alle nuove fattispecie criminose (Cass. SS.UU., 26 marzo 2003 n. 25887, Giordano, CED 224605).
Consegue da tutto ciò che l’art. 7 del Decreto Legislativo n. 215 del 2001 non si pone in contrasto con l’art. 52 della Costituzione, poichè non può essere interpretato nel senso di una generalizzata eliminazione del servizio militare obbligatorio, nè nel senso di un’intervenuta abrogazione dell’art. 151 c.p.m.p., ma soltanto nel senso, appunto, dell’intervenuto venir meno di una norma integratrice del precetto penale, norma integratrice attinente a una determinata categoria di soggetti. D’altro canto l’art. 52 della Costituzione stabilisce che il servizio militare è obbligatorio “nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge”. Va pertanto dichiarata manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
In applicazione della normativa transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 3, comma primo, legge n. 331 del 2000, 7, comma primo, D.Lgs n. 215 del 2001 e 1 della legge n. 226 del 2004, per i giovani nati prima del 1985 e già chiamati alle armi, il servizio militare di leva è rimasto obbligatorio solo sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell’ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004. Essendo ormai decorso anche tale ultimo termine, la sentenza va annullata senza rinvio perchè il fatto concretamente contestato all’attuale imputato, in virtù del venir meno della predetta norma integratrice del precetto penale, non è più previsto dalla legge come reato.
P.Q.M.
dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
Così deciso in Roma, il 2 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2006.