La Suprema Corte delinea in maniera chiara e precisa le differenze ontologiche tra l’isituto della messa alla prova e quello del lavoro di pubblica utilità: accomunati dal fatto che integrano entrambi una causa di estinzione del reato, si distinguono tra loro, in quanto l’istituto della messa alla prova prescinde dall’accertamento di una penale responsabilità ed ha come finalità quella di pervenire ad una composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, mentre l’istituto del lavoro di pubblica utilità presuppone l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato e la condanna dello stesso ad una pena, che viene poi convertita nella forma alternativa di espiazione, costituita per l’appunto dal lavoro di pubblica utilità.

(Cass. Sez. 4^ Pen. – sentenza 14/04/2021 n. 16700)

Dall’ontologica differenza dei due istituti, discende che al nuovo istituto della messa alla prova non possa essere applicatala procedura prevista dagli artt. 186 comma 9bis e 187 comma 8bis, CDS, che attribuisce, in deroga alla regola generale di cui all’art. 224, comma 3, CDS, al Giudice la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.
Di talché, in difetto di assimilabilità dell’istituto della messa alla prova all’istituto del lavoro di pubblica utilità, in regime di messa alla prova torna ad operare la regola generale di cui all’art. 224, comma 3, CDS, che radica la competenza in capo al Prefetto.

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