Il materiale pedo-pornografico individuato quale oggetto materiale delle condotte di procacciamento e detenzione incriminate dall’art. 600-quater deve consistere, quando si tratti di materiale informatico “scaricato” in internet, in files completi, incorrotti e visionabili o comunque potenzialmente fruibili per mezzo degli ordinari strumenti e competenze informatiche, dei quali sia provata la disponibilità in capo all’utente.

(Cass. Sez. 3^ Pen. – 16/01-05/03/2014, n. 10491)

Nel caso di specie è stata annullata senza rinvio la sentenza di condanna pronunciata in relazione a minuscoli frammenti illeggibili di materiale informatico, in un contesto nel quale non risultava provato che la frammentazione derivasse dalla parziale cancellazione di files previamente scaricati in maniera completa, né che l’imputato disponesse degli strumenti idonei alla ricomposizione in sequenze leggibili dei frammenti rinvenuti.
TESTO INTEGRALE SENTENZA

 

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