La  mancata valutazione da parte del giudice delle memorie presentate dalle parti o dai difensori si traduce in una carenza della motivazione della decisione, posto che la stessa puo’ risultare indirettamente viziata per la mancata illustrazione di quanto illustrato nella memoria.

In siffatta ipotesi si verifica la nullita’ prevista  dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto l’omesso e ingiustificato esame delle deduzioni difensive impedisce all’indagato (o imputato) di intervenire concretamente nel  processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato e si risolve nella violazione del diritto, riconosciuto dalla legge all’imputato, di difendersi provando. Negare tali conseguenze, invero,  significherebbe ridurre le parti alla situazione di comparse eventuali, disconoscendone la funzione di protagoniste della dialettica  processuale.
(Cass. penale Sez. Feriale, 9 – 22 settembre 2010, n. 34244)
 

Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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