La mancata valutazione da parte del giudice delle memorie presentate dalle parti o dai difensori si traduce in una carenza della motivazione della decisione, posto che la stessa puo’ risultare indirettamente viziata per la mancata illustrazione di quanto illustrato nella memoria.
In siffatta ipotesi si verifica la nullita’ prevista dall’art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), in quanto l’omesso e ingiustificato esame delle deduzioni difensive impedisce all’indagato (o imputato) di intervenire concretamente nel processo ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato e si risolve nella violazione del diritto, riconosciuto dalla legge all’imputato, di difendersi provando. Negare tali conseguenze, invero, significherebbe ridurre le parti alla situazione di comparse eventuali, disconoscendone la funzione di protagoniste della dialettica processuale.
(Cass. penale Sez. Feriale, 9 – 22 settembre 2010, n. 34244)