La sentenza di non luogo a procedere per estinzione dei reati per esito positivo della messa in prova, non può essere censurata in sede di legittimità per difetto di motivazione in ordine alla dimensione dei fatti, alla penale rimproverabilità, alla prognosi effettuata, trattandosi di elementi apprezzabili antecedentemente in ordine alla sospensione del processo per l’esperimento della messa alla prova e che, pertanto, possono costituire oggetto di censura in sede di impugnazione della relativa ordinanza di sospensione.
La motivazione della sentenza di non luogo a procedere, ex art. 29 d.P.R. n. 448 del 1988 concerne, invece, il positivo giudizio in ordine all’accertamento dell’andamento ed al risultato della messa in prova risultante dal procedimento di osservazione, di trattamento e di sostegno, ed è detto giudizio che può costituire oggetto di specifica censura.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 12 aprile – 30 maggio 2013, n. 23355)

Testo integrale sentenza (fonte: www.cortedicassazione.it)