Il giudice di merito può trarre il proprio convincimento anche da ricognizioni non formali (nella specie, trattavasi di individuazione fotografica), utilizzabili in virtù dei principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice, atteso che la valenza dimostrativa della prova sta non nell’atto in sé, bensì nella testimonianza che dà conto dell’operazione ricognitiva.
(Cass. Sez. II, 13 maggio – 1 settembre 2009, n. 33567, ric. Perrone)