Si applica il codice penale militare di pace ai militari in missione all’estero. La legge 4 agosto 2006, n. 247, stabilisce, infatti, che le missioni militari italiane hanno finalità di sostegno istituzionale e tecnico, nonché di sviluppo socio sanitario nei confronti delle popolazioni.
CORTE DI CASSAZIONE
Sezione I, sentenza 14 luglio 2007, n. 2581
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE – Vista la sentenza in epigrafe, che, ai sensi dell’art. 260, comma 2, c.p.m.p., ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dei caporali dell’Esercito Italiano TZIO e CAIO, all’epoca del fatto in missione in Irak, in ordine al reato di appropriazione di cosa smarrita di cui all’art. 236 c.p.m.p. per mancanza di richiesta di procedimento da parte del comandante di corpo;
visto il ricorso con cui il P.M. militare denuncia violazione dell’art. 47, comma 1, c.p.m.g., applicabile nella specie, sul rilievo che lo stesso non prevede una circostanza aggravante, ma qualifica come autonome fattispecie di reato, aumentandone la pena edittale, le previsioni incriminatrici del codice penale militare di pace, con conseguente inapplicabilità dell’art. 260, comma 2, c.p.m.p. per il superamento del limite di pena ivi stabilito;
ritenuta la fondatezza della censura, dovendosi alla previsione di cui all’art. 47 c.p.m.g. attribuire non già natura di circostanza aggravante dei reati previsti dal c.p.m.p. ma, come sostenuto dal ricorrente, con il conforto della dottrina e di un sia pur lontano precedente, di una generalizzata integrazione della figura-base del reato contemplato dal c.p.m.p.;
considerato che in tal senso orientano anche i lavori preparatori del c.p.m.g., secondo cui l’art. 47 cit. introduce un inasprimento «obbligatorio» della sanzione (Relazione commissione reale ai progetti preliminari dei codici penali militari), donde la sua sottrazione al giudizio di comparazione con eventuali circostanze di opposto segno;
rilevato, peraltro, che con la sopravvenuta L. 4 agosto 2006, n. 247 (art. 2, comma 26) è stata disposta l’applicabilità al personale militare partecipante alla missione in Irak del codice penale militare di pace, con conseguente inapplicabilità del citato art. 47, comma 1, c.p.m.g., e che, pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 4, c.p., tale più favorevole disciplina è estensibile anche al caso di specie, con conseguente riduzione del regime sanzionatorio entro il limite per cui la punibilità è subordinata alla richiesta del comandante di corpo. (Omissis).