Le Sezioni unite, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato il seguente principio di diritto: la richiesta di misura alternativa, proposta ai sensi dell’art. 656, comma 6, c.p.p. deve essere corredata, a pena di inammissibilità, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio del condannato prevista dall’art. 677, comma 2 bis, c.p.p.; tale obbligo non può essere assolto con modalità diverse da quelle previste; l’obbligo in questione sussiste, pur quando l’istanza sia presentata dal difensore, a meno che il condannato risulti in atti irreperibile o latitante. Conseguentemente, la Corte ha ritenuto inammissibile la richiesta di misura alternativa presentata dal difensore, nella quale era indicato il domicilio del proprio assistito, nella specie né latitante né irreperibile.
(Cass. Sezioni Unite Penali, sentenza 17 dicembre 2009 – 19 maggio 2010, n. 18775)