(Cass. Penale Sez. I, sentenza 10 gennaio – 12 aprile 2011, n. 14602)
Sezione Prima Penale
Sentenza 10 gennaio – 12 aprile 2011, n. 14602
Con ordinanza deliberata il 23 settembre 2010, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha richiesto a questa Corte la risoluzione del conflitto negativo di competenza sorto fra il proprio Ufficio e il Tribunale di Sorveglianza di Bari in ordine alla trattazione dell’impugnazione proposta da [OMISSIS] avverso la sentenza del Tribunale di Trani del 20 ottobre 2009, con la quale il [OMISSIS] era stato prosciolto dalle imputazioni di cui agli articoli 337, 582, 635 e 340 cod. pen. per difetto di imputabilità, con applicazione nei suoi confronti della misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario per la durata di anni 2, ritenutane la pericolosità sociale.
Il Tribunale di Sorveglianza di Bari, con precedente ordinanza del 27 luglio 2010, aveva dichiarato, infatti, la propria incompetenza territoriale a trattare l’impugnazione anzidetta, essendo invece territorialmente competente l’Ufficio avente giurisdizione sul luogo di restrizione del soggetto impugnante, in quel momento internato presso l’O.P.G. di Aversa, e ciò a ragione della ritenuta applicabilità nella specie dell’articolo 677 primo e secondo comma c.p.p., concernente la competenza per territorio della magistratura di sorveglianza.
Al contrario, il Tribunale di Sorveglianza di Napoli ha ritenuto che, nella specie, dovesse farsi applicazione dei diversi criteri di competenza fissati dagli articoli 579, comma secondo, e 680, comma secondo, c.p.p., alla stregua dei quali la competenza funzionale del Tribunale di Sorveglianza in materia di misure di sicurezza, in caso di impugnazione limitata, come nel caso in esame, alle sole disposizioni concernenti le stesse, era da attribuirsi al Tribunale di Sorveglianza del distretto territorialmente competente per l’appello; e siccome la sentenza impugnata era stata emessa dal Tribunale di Trani, la competenza doveva ritenersi radicata presso il Tribunale di Sorveglianza di Bari.
Ritiene il Collegio che il conflitto sollevato dal Tribunale di Sorveglianza di Napoli vada risolto nel senso di ritenere la competenza del Tribunale di Sorveglianza di Bari.
Deve escludersi, infatti, che in riferimento al procedimento di cui trattasi, sia applicabile il generale criterio di competenza territoriale fissato per la magistratura di sorveglianza dall’art. 677 c.p.p., alla stregua del quale la competenza a conoscere le materie attribuite alla magistratura di sorveglianza appartiene al Tribunale o al Magistrato di Sorveglienza che abbia giurisdizione sull’Istituo di prevenzione e pena in cui si trova l’interessato al momento della richiesta, della proposta o dell’inizio d’ufficio del procedimento.
E’ invero applicabile nella specie la diversa competenza territoriale desumibile dagli artt. 579, comma secondo e 680, comma secondo, c.p.p. concernenti l’impugnazione delle sentenze di condanna o di proscioglimento che predispongono misure di sicurezza.
Secondo tali norme, qualora l’impugnazione venga proposta, oltre che per le misure di sicurezza, anche per un altro capo della sentenza, che non riguardi esclusivamente gli interessi civili, essa segue il suo corso ordinario e va pertanto proposta innanzi alla Corte di Appello competente per territorio; al contrario, qualora l’impugnazione concerne esclusivamente le misure di sicurezza, essa va proposta innanzi al Tribunale di Sorveglianza.
Tenuto conto del parallelismo, desumibile da tali norme, fra la Corte di Appello e il Tribunale di Sorveglianza, la competenza territoriale di tale ultimo organo va individuata con i medesimi criteri fissati per gli organi preposti all’impugnazione, facendo cioé riferimento al distretto di appartenenza del Tribunale che ha emesso la sentenza di primo grado, e poiché nel caso in esame la sentenza di primo grado è stata pronunciata dal Tribunale di Trani, ricompreso nel distretto di Corte di Appello di Bari, l’individuazione del Tribunale di Sorveglianza competente a trattare le impugnazione proposte avverso la misura di sicurezza applicata, va effettuata con riferimento al medesimo distretto che ricomprende il Tribunale di primo grado, sì da radicarsi, nella specie, nel Tribunale di Sorveglianza di Bari, al quale gli atti vanno pertanto trasmessi per il prosieguo.
[OMISSIS]