La cognizione del tribunale di sorveglianza in sede di appello, avverso il capo della sentenza di primo grado che abbia applicato la misura di sicurezza personale contestualmente all’assoluzione per totale infermità mentale, è limitata alla rivalutazione degli stessi elementi di fatto acquisiti nel processo di primo grado, mentre la rivalutazione dell’attualità della pericolosità sociale è riservata in sede di esecuzione al magistrato di sorveglianza.
(Cass. Penale Sez. I, 9 marzo 2009, n. 10442)

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