Lo straniero che versa nelle condizioni di legge per poter usufruire della sanzione sostitutiva dell’espulsione ex art 16, comma quinto D.Lgs.vo n.286/98 (e pertanto sia identificato, detenuto, si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, debba scontare una pena detentiva anche residua, non superiore a due anni e la condanna non riguardi uno o più delitta previsti dall’ articolo 407, conuna 2, lettera a, del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dallo stesso D.Lgs.vo citato) è titolare di un diritto ad essere espulso (giusto il chiaro tenore della norma che utilizza l’espressione è disposta l’espulsione) con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale da parte del giudice di merito circa la sua concedibilità o del potere del P.M. di rilasciare il nulla osta all’emissione del relativo provvedimento.

Corte di Cassazione
Sez. I, 11 marzo 2009, n. 654
(camera di consiglio del 18 febbraio 2009)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE – Con decreto in data 27 giugno 2008 depositata 8 ottobre 2008, il Mistrato di Sorveglianza di Firenze rigettava l’istanza proposta nell’interesse di OMISSIS volta a ottenere l’applicazione dell’espulsione dal territorio dello Stato ai sensi dell’art 16, comma quinto D. Lgs a. 286/1998, e successive modificazioni (misura peraltro già applicata dall’Ufficio Sorveglianza in data 7 gennaio 2008 e successivamente revocata il 31 marzo), rilevando che il P.M. presso il Tribunale d Trieste aveva negato il nulla osta all’espulsione in quanto avrebbe determinato grave pregiudizio allo svolgimento delle indagini per un traffico di sostanze stupefacenti, procedimento in relazione al quale il era stato raggiunto da misura custodiale poi revocata dal Giudice del riesame che non aveva ravvisato, pur nella sufficienza degli indizi, la relativa gravità.
Avverso il citato provvedimento, tramite il difensore di fiducia, ha proposto opposizione depositata in data 15 luglio 2008 presso l’Ufficio di Sorveglianza di Firenze, deducendo la violazione di legge per errato ricorso alla procedura di espulsione ex art 13, commi 3 e 3bis I). Lgs a. 286/98 e alla richiesta di nulla osta, nella procedura in questione non applicabile, e violazione di legge per errata applicazione degli artt. 13 e 14 stesso D. Lgs. per essere stato individuato erroneamente nella Procura della Repubblica l’ufficio preposto al rilascio del nulla osta, il cui diniego è stato comunicato oltre i quindici gioni prescritti dalla legge.
Il Tribunale di Sorveglianza di Firenze in data 2 ottobre 2008, dichiarata la propria incompetenza a decidere sull’opposizione, qualificava la stessa come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti ai sensi defl’art. 568, comma quinto c.p.p.
Il ricorso è fondato e l’ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
Come questa Corte ha avuto modo di evidenziare la ‘sanzione sostitutiva’ dell’espulsione ex art. 16, comma quinto D.Lgs.vo fl. 286/98 ha natura amministrativa, secondo quanto ha stabilito la Corte Costituzionale con rordinanza n. 226 del 2004, e va ricondotta nell’alveo delle misure alternative alla detenzione (e non delle sanzioni amministrative) ancorché debba ritenersi atipica (Sez. 1, Sentenza n. 4429 del gennaio 2006).
Tale misura tuttavia non è equiparabile alle misure alternative previste dall’ordinamento penitenziario in quanto volta non a consentire l’inserimento del condannato nel contesto sociale attivo, quanto piuttosto per deflazionare la popolazione carceraria allontanando dal territorio dello Stato quegli stranieri, non appartenenti alla Comunità europea, che non sono in regola con il permesso di soggiorno, purché si tratti di pene contenute (inferiori a due anni di reclusione) e non siano di particolare gravità.
Vi è, dunque, nella fattispecie una sorta di rinuncia da parte dello Stato alla pretesa punitiva (sospesa per dieci anni, periodo entro cui il cittadino straniero non deve far rientro clandestinamente nel nostro territorio) a fronte del vantaggio immediato di evitare un sovraffollamento del circuito carcerario.
Si osserva ulteriormente che la richiesta dell’interessato di applicazione di questo tipo di espulsione funge da sollecitazione all’A.G. per l’emissione del provvedimento, e che la parte nell ipotesi di diniego (confutandosi sul punto l’opposta conclusione scritta cui è pervenuto il P.G.), potrà pur sempre proporre ricorso per cassazione, posto che, sebbene il comma sesto D. Lgs.vo n. 286/98 preveda l’opposizione solo avverso il decreto di espulsione quando applicato dall’Autorità giudiziana trattasi di provvedimento che attiene allo status lbertatis del soggetto e pertanto e sempre impugnabile ai sensi dell’ art 111 Cost. e dell art. 568 comma secondo c.p p davanti alla Cortedi Cassazione.
Qualora dunque lo straniero versi nelle condizioni di legge per poter usufruire della sanzione sostitutiva dell’ espulsione ex art 16, comma quinto D. Lgs vo n.286/98 (e pertanto sia identificato, detenuto, si trovi in taluna delle situazioni indicate nell’articolo 13, comma 2 D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, debba scontare una pena detentiva anche residua, non superiore a due anni e la condanna non riguardi uno o più delitta previsti dall’ articolo 407, conuna 2, lettera a, del codice di procedura penale, ovvero i delitti previsti dallo stesso D.Lgs,vo citato) è titolare di un diritto ad essere espulso (giusto il chiaro tenore della norma che utilizza l’ espressione è disposta l’espulsione) con esclusione di qualsivoglia potere discrezionale da parte del giudice di merito circa la sua concedibilità o del potere del PM di rilasciare il nulla osta all’emissione del relativo provvedimento.
Il comma sesto dell’art. 16 D.lgs.vo n. 286/1998, che disciplina il proifio procedurale, stabilisce del resto che il magistrato di sorveglianza decida con decreto motivato, senza formalità, acquisite le informazioni degli organi di polizia sullidentità e sulla nazionalità dello straniero’ senza disporre che sia richiesto anche il nulla osta, giacché questo, nell’ambito del D.lgs. n. 286/1998, è stabilito a salvaguardia delle esigenze della giurisdizione penale (come nei casi di cui all’art. 13 stesso D.lgs.) qui non riscontrabili.

Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi detl’art. 623 c.p.p. come da dispositivo.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

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