La Sezione Tributaria della Cassazione ha ritenuto invalida la notifica eseguita dall’Agenzia delle Entrate presso l’indirizzo indicato da Poste italiane individuato mediante il servizio “Seguimi”, qualificando detto servizio (di natura contrattuale e finalizzato a far pervenire la corrispondenza – diversa dagli atti giudiziari – all’indirizzo indicato dal richiedente) non equiparabile all’elezione di domicilio di cui all’art. 60, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973.
(Cass. Civile, Sez. V, Ordinanza 25 giugno – 3 dicembre 2019, n. 31479)
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