In tema di giudizio di appello, l’inosservanza del termine minimo di venti giorni, stabilito dall’art. 601, comma 5, c.p.p., per la notifica dell’avviso al difensore, non integra una nullità assoluta ed insanabile, ai sensi dell’art. 178, comma 1,lett. c) c.p.p. 179 c.p.p., ma una nullità relativa che deve essere dedotta nel termine di cui all’art. 491 c.p.p., con la conseguenza che la relativa eccezione non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità.
(Cass. Penale, Sez. V, 18 febbraio – 24 aprile 2009, n. 17694)