Deve essere fissata una nuova udienza in camera di consiglio, anche in assenza di un nuovo atto di opposizione da parte della persona offesa, allorquando il P.M., in seguito allo svolgimento delle indagini suppletive ordinate dal G.I.P., abbia formulato una nuova richiesta di archiviazione.
(Cass. penale Sez. VI, sentenza 29 settembre – 15 ottobre 2009, n. 40113)

Sul punto le decisioni della Suprema Corte sono contrastanti.
La decisione qui pubblicata si basa sul principio secondo il quale deve essere garantito alla parte offesa il diritto di interloquire in ordine ai risultati probatori derivanti dal supplemento di indagine ordinato dal G.I.P..
 
 
   
Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.

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