ll reato di omessa denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato (artt. 65 e 72, d.P,R. 6 giugno 2001, n. 380), in quanto reato omissivo proprio, è configurabile in capo al costruttore, essendo imposto dalla legge, in via esclusiva a carico di quest’ultimo, l’obbligo di denuncia, sicché, non essendo destinatario del suddetto obbligo, nessun altro soggetto è tenuto a rispondere del reato de quo. In particolare, il reato omissivo non si estende al direttore dei lavori, in capo al quale non sussiste l’obbligo di impedire l’omissione della denuncia in questione.
Altri soggetti, come il committente o il direttore dei lavori, potranno rispondere del reato in esame soltanto quando abbiano in concreto compiuto atti tali da configurare un concorso materiale o morale con il costruttore, come, ai esempio, quando la denuncia sia stata omessa proprio su istigazione di chi ha ordinato i lavori.
(Cass. Penale Sez. III, sentenza 20 marzo – 19 aprile 2012, n. 15184)

Testo integrale sentenza (fonte: www.lexambiente.it)

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