E’ ravvisabile il reato di cui all’art. 189, co. 6, C.d.S. anche nei casi in cui la persona, al cui comportamento sia comunque ricollegabile un incidente stradale con danni alle persone, si sia fermata (evenutualmente anche prestando l’assistenza necessaria), ma si sia allontanata prima dell’arrivo degli appartenenti agli organi di polizia preposti all’accertamento dell’esistenza di eventuali reati o comunque agli accertamenti in materia di infortunistica stradale.
La finalità della norma, infatti, è ravvisabile non solo nell’esigenza di soddisfare gli obblighi di solidarietà che impongono di prestare assistenza alle persone che, in conseguenza del proprio comportamento (indipendentemente dall’esistenza della colpa), abbiano subito danni alla persona, ma anche in quella di assicurare la compiuta ricostruzione delle modalità di verificazione dell’incidente, onde l’obbligo di fermarsi impone quello di sottoporsi all’identificazione e ai necessari accertamenti sul luogo dell’incidente da parte degli organi di polizia diretti a ricostruire l’incidente ai fini dell’eventuale instaurazione del procedimento penale e comunque ai fini di conoscenza per eventuali iniziative risarcitorie.
[OMISSIS]
Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 189, co. 6, C.d.S. il dolo richiesto per la punibilità può essere integrato anche dal solo dolo eventuale, non essendo necessario il dolo intenzionale.
(Cass. Penale Sez. IV, sentenza 10 dicembre 2009 – 28 gennaio 2010, n. 3568)