Il procedimento di opposizione alla liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice e ai custodi, nonché ai difensori nominati al patrocinio a spese dello Stato, anche se gli incarichi (o le nomine) sono conferiti nell’ambito di un procedimento penale, introduce una controversia di natura civile, che deve essere assegnata e trattata dai magistrati addetti al servizio civile, ma la decisione pronunciata da magistrato addetto al servizio penale – in violazione di criteri espressamente previsti nei provvedimenti tabellari o del criterio generale secondo cui le controversie civili debbono essere assegnate e trattate ai magistrati addetti al servizio civile – non è nulla, anche se la predetta violazione può giustificare l’adozione di provvedimenti amministrativi o di natura disciplinare.
(Cass, Sez. Unite Civili, sentenza n. 19161 del 13 gennaio -3 settembre 2009)