L’ordine di esecuzione della pena emesso dal pubblico ministero senza il contestuale provvedimento di sospensione per pene detentive brevi, non può essere annullato dal giudice dell’esecuzione ma esclusivamente dichiarato temporaneamente inefficace, per consentire al condannato di presentare, nel termine di trenta giorni, la richiesta di concessione di una misura alternativa alla detenzione.
(Cass. penale, sez. I, sentenza 13 ottobre – 29 ottobre 2009, n. 41592)