In merito alla liquidazione degli onorari dell’avvocato, la sola parcella corredata dal parere del Consiglio dell’Ordine, sulla base della quale il professionista abbia ottenuto il decreto ingiuntivo contro il cliente, se è vincolante per il giudice nella fase monitoria, non lo è nel giudizio di opposizione poiché il parere attesta la conformità della parcella alla tariffa legalmente approvata, ma non prova, in caso di contestazione del debitore, l’effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né esplica efficacia vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari, la cui presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella conforme alla tariffa, non esclude né inverte l’onore probatorio che incombe sul professionista creditore e attore in senso sostanziale, sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti.
Da tanto si evince che dal parere del Consiglio dell’Ordine non può certamente desumersi la prova delle prestazioni valutate nel parere di conformità della parcella.
(Corte di Appello di Palermo, Sezione Prima Civile, sentenza 13 febbraio 2013, n. 207)

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