Regolamento disciplinante la richiesta, l’esame, l’opinamento e il rilascio dei pareri di congruità dei compensi indicati nelle parcelle presentate per la loro approvazione all’Ordine degli Avvocati di Roma ex artt. 13 co. 9 e 29 co. 1 lett. b), l) e o), nonché co. 3 lett. b) L. 247/2012.

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento individua e disciplina i procedimenti amministrativi originati dalle istanze con cui gli iscritti (o i loro eredi) richiedano al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma il rilascio di un parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali relativi sia all’attività di assistenza giudiziale che stragiudiziale, fissando i termini, iniziale e finale, per lo svolgimento e la conclusione, nonché gli adempimenti ai quali sono tenuti i richiedenti e lo stesso Ordine.

Art. 2
Presentazione dell’istanza e termine iniziale del procedimento

L’interessato al rilascio del parere di congruità presenta apposita istanza -e due copie della stessa- presso l’Ufficio Pareri dell’Ordine, corredandola di tutte le indicazioni in fatto e di tutti i documenti necessari alla corretta valutazione della attività professionale.
L’istanza deve essere presentata anche in formato digitale (pdf e word), con gli allegati in formato pdf e trasmessa via posta elettronica certificata ovvero consegnando apposito supporto informatico all’Ufficio Pareri con la certificazione da parte dell’iscritto della corrispondenza all’originale della copia su supporto informatico depositata.
In ogni caso, l’istanza deve contenere: 
il codice fiscale, i recapiti telefonici, il numero di fax, l’indirizzo di posta elettronica certificata dell’istante;  le generalità, il codice fiscale, la residenza e l’eventuale indirizzo PEC dell’assistito; l’indicazione dell’oggetto dell’attività professionale svolta ed il ritenuto valore della stessa; l’indicazione dell’attività professionale svolta, la durata della stessa e l’importanza delle questioni affrontate, il risultato conseguito;  i criteri sulla base dei quali sono stati determinati i compensi e gli atti su cui l’istante fonda le proprie ragioni di credito, in particolare, indicando la sussistenza o meno di un accordo scritto con l’assistito di regolamentazione del compenso ed i motivi per i quali tale accordo non sia sufficiente per richiedere l’ingiunzione di pagamento;  l’indicazione dell’eventuale pendenza di altri procedimenti derivanti da istanze connesse con quella presentata con particolare riferimento all’eventuale pendenza di procedimento disciplinare su istanza della parte ex assistita.
Al momento del deposito dell’istanza, l’interessato deve prendere visione dell’informativa e sottoscrivere il consenso al trattamento dei propri dati da parte del Consiglio dell’Ordine.
La data di presentazione dell’istanza all’Ufficio Pareri dell’Ordine, attestata dal relativo protocollo, costituisce il termine iniziale del procedimento.

Art. 3
Nomina del consigliere delegato e avvio del procedimento

A seguito della presentazione dell’istanza, l’Ufficio Pareri forma un fascicolo contenente l’istanza e la documentazione allegata, attribuendo un numero cronologico progressivo e rimettendo il fascicolo al Presidente per la successiva assegnazione.
Il Presidente, ricevuto il fascicolo, provvede – senza indugio e, comunque, non oltre quindici giorni – ad assegnare lo stesso a un Consigliere, secondo criteri di rotazione.
Per la richiesta di pareri relativi a compensi superiori ad euro 50.000,00 (cinquantamila/00), l’esame dell’istanza e la relativa istruttoria viene affidata a due Consiglieri, sempre secondo criteri di rotazione.
Il Consigliere delegato assume la qualifica di responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 5 L. 241/90, esercitando i poteri e le funzioni di cui all’art. 6 della stessa legge (e tenendo conto dell’obbligo di astensione di cui all’art. 6-bis della L. 241/90).
Individuato il Consigliere delegato, lo stesso provvede a comunicare l’avvio del procedimento amministrativo, ove possibile a mezzo PEC, sia all’istante e sia alla persona in favore della quale sono effettuate le prestazioni di cui alla parcella oggetto del richiesto parere.
Con la stessa comunicazione di avvio del procedimento, il Consigliere delegato – per il tramite dell’Ufficio Pareri – inviterà l’assistito a controdedurre – anche a mezzo PEC – nel termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione, con avviso che lo stesso ha diritto di accedere agli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all’art. 24 L. 241/90 e del relativo regolamento attuativo e previa corresponsione dei diritti di copia.
Nel caso di controdeduzioni depositate in formato cartaceo, l’interessato deve presentare le stesse anche in formato digitale (pdf e word), consegnando apposito supporto all’Ufficio Pareri.
Il Consigliere delegato – ove richiesto – convoca le parti entro 20 (venti) giorni per espletare il tentativo di conciliazione.

Art. 4
Tentativo di conciliazione

Nella data fissata per la comparizione delle parti, il Consigliere delegato esperisce il tentativo di conciliazione: ove si rendano opportuni approfondimenti della questione finalizzati alla conciliazione, il Consigliere delegato fissa la data di una nuova comparizione non oltre i 30 (trenta) giorni successivi.
Qualora le parti manifestino la volontà di conciliarsi, il Consigliere delegato redige il processo verbale di comparizione, nel quale viene dato atto delle condizioni e dei termini sostanziali dell’intervenuto accordo conciliativo, nonché delle modalità della sua esecuzione. 
Ove, al contrario, il tentativo di conciliazione non sortisca esito positivo, il processo verbale di comparizione delle parti interessate dà semplicemente atto della loro presenza avanti al Consigliere delegato ai fini dell’attestazione di avvenuto esperimento del procedimento.

Art. 5
Ulteriore istruttoria del Consigliere delegato ed ipotesi
di parere negativo o non conforme al richiesto.

In caso di esito negativo del tentativo di conciliazione, effettuate le valutazioni del caso ed esperite le ulteriori attività istruttorie ritenute utili, qualora il Consigliere delegato ritenga che debba essere espresso un parere del tutto o parzialmente negativo in relazione all’istanza del professionista, convoca quest’ultimo senza indugio, comunicando i motivi ostativi all’accoglimento integrale dell’istanza e assegnando un termine non superiore a dieci giorni dalla comparizione per presentare – anche a mezzo PEC – osservazioni scritte, eventualmente corredate da documentazione. 
Nel caso di osservazioni depositate in formato cartaceo, l’interessato dovrà presentare le stesse anche in formato digitale, consegnando apposito supporto all’Ufficio Pareri.

Art.6
Poteri del Consiglio dell’Ordine.
Motivazione e comunicazione del provvedimento

In caso di mancata conciliazione fra le parti e, eventualmente, previo espletamento di ulteriore istruttoria e/o comunicazione al professionista della sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza così come proposta, comunque entro 30 (trenta) giorni dall’inizio del procedimento, il Consigliere delegato riferisce le proprie conclusioni al Consiglio dell’Ordine, proponendo il provvedimento da adottare.
I provvedimenti relativi alle istanze per il riconoscimento della congruità di compensi superiori ad euro 100.000,00 (centomila/00) sono adottati solo previa audizione del professionista dinanzi al Consiglio; in tal caso, i Consiglieri delegati dispongono la convocazione del professionista per la prima adunanza utile del Consiglio, compatibilmente con il ruolo degli affari già in trattazione. Nell’adunanza stabilita, i Consiglieri delegati svolgono la relazione illustrativa della pratica (ciascuno la propria, in caso di dissenso fra loro) e richiedono al professionista i chiarimenti necessari; ove emerga l’esigenza di particolari approfondimenti può essere assegnato al professionista un termine, non superiore a 15 (quindici) giorni per la produzione di documentazione e di note illustrative.
Fino all’adozione del provvedimento finale, l’istante può rinunciare al parere, corrispondendo comunque all’Ordine, a titolo di rimborso spese forfettizzato, una somma pari al 0,50% (zero/cinquanta per cento) dell’importo richiesto.
Nel termine finale previsto dal presente Regolamento, il Consiglio adotta il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di rigetto della richiesta dell’istante.
Il parere adottato deve essere, in ogni caso, motivato sia pure succintamente.
La comunicazione dell’emissione del provvedimento all’istante è a cura e onere dell’Ufficio Pareri che vi potrà provvedere anche a mezzo posta elettronica certificata.

Art. 7
Termine finale del procedimento e sospensione dei termini

Il procedimento deve concludersi nel termine di 120 (centoventi) giorni dall’apertura: il procedimento si conclude con l’adozione del provvedimento che rilascia (anche parzialmente) o nega il richiesto parere di congruità.
I termini per la conclusione del procedimento possono essere sospesi, comunque per un periodo non superiore a 60 (sessanta) giorni, per la comunicazione da parte del Consigliere delegato della sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza così come formulata dal professionista e, comunque, qualora si verifichi la necessità di integrare o regolarizzare la documentazione presentata dall’istante ovvero di acquisire informazioni e certificazioni su stati, fatti o qualità non attestati in documenti già in possesso dell’Ordine o non direttamente acquisibili, a cura dell’interessato, presso altra Pubblica Amministrazione.
La sospensione decorre dalla domanda d’integrazione documentale e il residuo termine riprende a decorrere dal momento della ricezione degli atti richiesti, attestato dal relativo protocollo.
Tutti i termini previsti per gli adempimenti di cui al presente
Regolamento sono sospesi dal 1 agosto al 15 settembre di ogni anno.

Art. 8
Costo del parere e rilascio copie.
Ritiro documenti

Il rilascio di copia del parere all’interessato è subordinato al versamento di una tassa pari al 2% (due per cento) dell’ammontare dei compensi liquidati.
Il pagamento della sopra detta tassa conferisce il diritto dell’interessato a ottenere una copia conforme del provvedimento adottato dal Consiglio dell’Ordine, da ritirarsi dopo la deliberazione dello stesso.
Il controinteressato, previo pagamento dei relativi diritti così come quantificati con delibera del Consiglio, può sempre conseguire copia degli atti del procedimento, salvi i limiti di cui all’art. 24 della legge 241/90 e del relativo regolamento attuativo.
A seguito dell’emissione del parere (o della rinuncia allo stesso), l’istante deve ritirare tutta la documentazione depositata presso l’Ordine entro 30 (trenta) giorni; in ogni caso, la stessa sarà mandata al macero decorsi tre anni dall’emissione del parere (o dall’avvenuta rinuncia).

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