Mentre il soggetto, anche eventualmente rivestente la qualità di avvocato, al quale il danneggiato del reato abbia conferito procura speciale per costituzione di parte civile non può delegare tale attività, salvo che la procura preveda espressamente una simile facoltà, al contrario, il difensore della parte civile, investito della rappresentanzatecnica, può nominare un sostituto anche se la procura alle liti non contenga alcuna previsione al riguardo, derivandogli il relativo potere direttamente dall’art. 102 c.p.p.; e il sostituto ha facoltà di svolgere in dibattimento ogni attività e, quindi, anche di presentare le conclusioni in luogo del sostituito, a prescindere dal fatto che questi si sia costituito anche parte civile come procuratore speciale della persona offesa.
(Cass. Penale Sez. VI, sentenza 2 febbraio – 21 aprile 2010, n. 15229)