Le disposizioni di condanna alle spese processuali in favore della parte civile sono sottratte al sindacato di legittimità per l’aspetto della valutazione discrezionale in riguardo ai parametri di commisurazione della somma dovuta, fatto salvo il controllo circa il rispetto dei limiti minimi e massimi previsti dalla tariffa forense per i compensi professionali e circa l’adeguatezza della motivazione in riferimento alla gravità del processo e alla rilevanza della prestazione professionale.
(Cass. Penale Sez. I, 30 maggio 2008, n. 21868, ric. Grillo e altro)