In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’estinzione per prescrizione del diritto del difensore alla liquidazione del compenso non può essere rilevata d’ufficio dal giudice, ma deve essere eccepita dal debitore.
(Cass. Penale Sez. IV, 26 novembre 2008 – 27 gennaio 2009, n. 3647)