Il Tribunale di Roma, in tema di opposizione a decreto di rigetto di istanza di liquidazione di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, ha stabilito che al difensore sono dovuti gli importi per l’attività svolta nella fase GIP dell’udienza di convalida dell’arresto e delle indagini preliminari, anche se al difensore siano già stati riconosciuti i compensi per la fase cautelare.
(Trib. Roma. 11^ Civ. – ordinanza 12/1/2022)
In ambito di patrocinio a spese dello Stato, ove durante le indagini preliminari siano presenti più fasi, ovvero più procedure connesse o comunque collegate al procedimento penale principale, al difensore sono dovuti i compensi per ogni singola attività svolta in favore del proprio assistito ammesso al beneficio. Debbono pertanto essere autonomamente liquidate la fase dell’udienza di convalida dell’arresto dinanzi al GIP; quella dinanzi al Tribunale del Riesame in caso di impugnazione della ordinanza emissiva di misura cautelare e quella dinanzi la Corte di Cassazione. Infine, è liquidabile autonomamente la fase delle indagini preliminari quando si dia prova della effettiva conclusione delle stesse.