In tema di gratuito patrocinio, il difensore ha diritto alla liquidazione anche degli onorari relativi all’attività di redazione dell’istanza di ammissione e a quella di esame e studio del provvedimento che ha definito il procedimento, anche qualora lo stesso non sia stato impugnato.
(Cass. Pen. Sez. IV, 10 luglio – 9 ottobre 2008, n. 38474, ric. P.G. in proc. Santoro)