La richiesta di patteggiamento implica rinuncia all’eccezione di incompetenza per territorio, la quale, a differenza del difetto di giurisdizione e dell’incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo comma dell’art. 21 c.p.p., non ha natura inderogabile e non può pertanto essere rilevata ex officio.
(Cass. Pen. Sez. III, 7 ottobre – 26 novembre 2008, n. 44132, ric. Martorana)