Ai fini della concessione del pedono giudiziale, l’elemento della incensuratezza dell’imputato non può, di per sé, erigersi a motivazione esclusiva del giudizio prognostico di futuro buon comportamento del colpevole (che rappresenta l’elemento strutturale dell’istituto), tenuto conto che la mancanza di precedente condanna a pena detentiva è condizione imprescindibile per l’applicazione del perdono giudiziale.
Ne consegue che nel giudizio prognostico del giudice minorile, avente a oggetto personalità in formazione, devono entrare in valutazione non solo il dato dell’incensuratezza (riferito al passato), ma ulteriori e più rilevanti elementi rivelatori della personalità dei minori, integratori – eventualmente – di una positiva prognosi (quali, ad esempio, le circostanze e le modalità dell’azione, l’intensità del dolo, la condotta di vita susseguente anchde al reato, le condizioni familiari e sociali).
(Cass. Pen. Sez. I, 4 dicenbre 2008, n. 45080)