La perizia è mezzo di prova neutro ed è sottratta al potere dispositivo delle parti, che possono attuare il diritto alla prova anche attraverso proprie consulenze. La sua assunzione è pertanto rimessa al potere discrezionale del giudice e non è riconducibile al concetto di prova decisiva, con la conseguenza che il relativo diniego non è sanzionabile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lettera d), c.p.p. e, in quanto giudizio di fatt, se assistito da adeguata motivazione, è insindacabile in sede di legittimità, anche ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
(Cass. Penale Sez. VI, 25 novembre – 30 dicembre 2008, n. 48379)