Il Tribunale per il riesame di Genova ha dichiarato inammissibile il riesame presentato avverso il verbale di sequestro operato dalla P.G. su delega del Pubblico Ministero, ritenendo carente di natura giurisdizionale il provvedimento di sequestro operato dalla P.G. e non convalidato dal P.M. ai sensi dell’art. 355 c.p.p.

Il caso nasce a seguito di emissione da parte del P.M. procedente, di decreto di perquisizione domiciliare e personale, “per la ricerca e la apprensione delle tracce e dei corpi dei reati per cui si procede, e, in particolare, di files aventi contenuto pedopornografico… contenuti in pc e/o in qualsivoglia supporto informatico eventualmente detenuto…”e del conseguente sequestro “di quanto rinvenuto”.
A seguito della relativa esecuzione la P.G. dava atto di aver prelevato un computer e due pen-drive, senza esprimere il benché minimo apprezzamento circa la corrispondenza tra i files per tale via sequestrati e quelli oggetto del decreto di perquisizione ed (eventuale) sequestro.
Il Giudice del riesame, a fronte dell’omessa convalida di quanto sequestrato di iniziativa dalla P.G, ha dichiarato inammissibile il gravame interposto, ed ha indicato lo strumento di cui all’art. 263 c.p.p. (richiesta di restituzione), quale unico rimedio esperibile per fronteggiare il c.d. sequestro sine titulo

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