Legittimamente viene affermata la responsabilità per il reato di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990, ritenendosi dimostrata la destinazione illecita della droga, anche allorquando risulti illegittima la perquisizione che ha portato al rinvenimento della sostanza: infatti, quando l’attività di perquisizione, comunque effettuata, si sia conclusa con il rinvenimento e il sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, è del tutto irrilevante il “modo” con il quale a quel sequestro si sia pervenuti, giacché quest’ultimo rappresenta un “atto dovuto”, la cui omissione esporrebbe gli autori a specifiche respondabilità penali, quali che siano state, in concreto, le modalità propedeutiche e funzionali che hanno consentito l’esiot positivo della ricerca compiuta.
(Cass. Pen. Sez. VI, 27 marzo – 30 aprile 2009, n. 17969, ric. Cecconello)