Confermato l’orientamento dettato a Sezioni Unite (sentenza 25/1993 ric. Grollino) che muovendo dall’analisi testuale dell’art. 103 c.p.p. ha conferito alla norma procedurale ampio spettro di applicazione, valorizzando l’attività difensiva sostanzialmente svolta dall’Avvocato nei cui confronti si vuole eseguire la perquisizione e non il rapporto instaurato nel procedimento in cui sono compiuti gli atti di ricerca della prova.

(Cass. Sez. 2^ Penale, sentenza 25.10.2022, n. 44892)

Le speciali garanzie di libertà del difensore previste dall’art. 103 cod. proc. pen. non riguardano solo il difensore dell’indagato o dell’imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di svolgerle attività di ispezione, perquisizione o sequestro, ma vanno osservate in tutti i casi in cui tali atti vengano eseguiti nello studio di un professionista iscritto all’Albo degli Avvocati, che abbia assunto la difesa di qualsiasi assistito, sia nel procedimento «de quo» che in altro procedimento, anche del tutto estraneo rispetto a quello in cui l’attività di ricerca, perquisizione e sequestro venga compiuta, atteso che non si tratta di privilegi di categoria, finalizzati alla «tutela» della dignità dei suoi appartenenti, ma del riflesso dell’inviolabilità del diritto di difesa, come diritto fondamentale della persona garantito dall’art. 24 della Costituzione.

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