L’art. 600 ter c.p. – nella sua attuale formulazione – contiene plurine disposizioni che risultano organizzate secondo un ordine gradato di gravità dei fatti e di trattamento sanzionatorio.
Il 1° comma contiene la disposizione relativa alle condotte che il legislatore considera più gravi: la “produzione” di materiale pedopornografico o di esibizioni aventi la stessa natura effettuate coinvolgendo persone minori di età, che vengono “utilizzate” oppure “indotte” a partecipare. Tali attività illecite comportano entrambe la degradazione del minore ad oggetto in sostanza manipolato.
Il 3° comma si concentra su condotte di “divulgazione” di materiale pedopornografico compiute al di fuori e senza collegamento con le ipotesi previste dai commi 1° e 2°. I comportamenti puniti consistono nel distribuire, divulgare, diffondere o pubblicizzare il materiale pornografico: una divulgazione a più soggetti, dunque, che, senza essere di necessità una divulgazione indiscriminata, si dirige ad una platea ampia potenzialmente non controllata o controllabile di destinatari.
(Cass. Penale Sez. III, sentenza 16 aprile – 26 settembre 2013, n. 39872)
Pornografia minorile, condotte
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