(Cass. Sezione V Penale, 28.7.2010, n. 29729)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUINTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. COLONNESE Andrea – Presidente
Dott. BEVERE Antonio – Consigliere
Dott. ROTELLA Mario – rel. Consigliere
Dott. SCALERA Vito – Consigliere
Dott. BRUNO Paolo Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
sul ricorso proposto da:
PMT PRESSO TRIBUNALE DI TRAPANI;
nei confronti di:
1) LA. CA. FE. N. IL (OMESSO) C/;
2) VE. EN. N. IL (OMESSO) C/;
3) PA. AN. GI. N. IL (OMESSO) C/;
4) IE. CA. N. IL (OMESSO) C/;
5) DI. AL. N. IL (OMESSO) C/;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIO ROTELLA;
sentite le conclusioni del PG, Dott. De Santis di inammissibilita’ del ricorso;
Udito il difensore Avv. Ferrara R.; Pipitone M.L.; Paladino.
1. Il Procuratore della Repubblica di Trapani ha proposto unico atto di appello (depositato presso la propria segreteria, quindi da ausiliario della Procura nella Cancelleria del Tribunale il 15.12.09) contro due sentenze del G.U.P in data 28.10.2009.
Una dichiara ai sensi dell’articolo 425 c.p.p. non luogo a procedere nei confronti di La. Ca. Fe. , Ve. En. , Pa. An. Gi. , Ie. Ca. , Di. Al. per i reati loro rispettivamente ascritti, con riserva di gg. 30 per il deposito della motivazione (avvenuto il (OMESSO)). L’altra pronunciata in giudizio abbreviato, assolve ex articolo 530 cpv. c.p.p. Mo. G. , Ga. A. , M. G. , Cu. B. , Uc. N. , G. S. .
La prima e’ divenuta oggetto del processo in questa sede, perche’ la Corte di appello di Palermo, investita dell’unico atto di appello, ha dichiarato per quanto concerne l’impugnazione di tale sentenza la sua incompetenza e trasmesso gli atti a questa Corte.
1.1. L’atto unico, qualificato appello dalla parte pubblica che lo ha proposto, premette: “letti in particolare gli atti – del giudizio abbreviato celebrato innanzi al Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trapani a carico degl’imputati Mo. , Ga. , M. , Cu. , Uc. e G. definito all’udienza del 28/10/99 con sentenza di assoluzione ex articolo 530 cpv. c.p. perche’ il fatto non sussiste – nonche’ della udienza preliminare celebrata ex articolo 419 e ss. c.p.p. a carico degli altri imputati esitata con sentenza di non luogo a procedere”. Enuncia i motivi comuni di “lacunosa ed insufficiente e quindi erronea valutazione delle risultanze istruttorie acquisite. Contraddittorieta’ della motivazione. Erronea applicazione della legge processuale – penale”.
Quindi riassume la decisione del “Giudice di primo grado” e ricostruisce i fatti, spiegando il perche’ della loro qualificazione a titolo di truffa continuata aggravata e di falso in atto pubblico, analizzando le acquisizioni e rammentando la diversa valutazione in provvedimenti incidentali (misure interdittive) del GIP, per sostenere il travisamento del GUP in entrambe le sentenze, senza distinguere l’oggetto dell’una da quello dell’altra.
1.2. La Difesa di La. Ca. sostiene in memoria l’inammissibilita’ del ricorso, anzitutto per tardivita’ (il termine d’impugnazione, con decorso dal giorno successivo al 30 previsto per il deposito, cioe’ dal 28.11, giorno non festivo, scadeva il 12.12.09), quindi perche’ con lo stesso atto il P.M. ha impugnato sia la sentenza in discorso che quella di assoluzione nel giudizio abbreviato, infine perche’ offre ricostruzione di fatto con confusione tematica delle valutazioni svolte in ciascun caso, benche’ entrambe in udienza preliminare.
2 – Premesso che la sentenza a sensi dell’articolo 425 c.p.p. non e’ appellabile, come rilevato dalla Corte di Palermo, l’atto d’impugnazione ad essa relativo va qualificato ricorso.
Ma il ricorso e’ inammissibile, perche’ la sua formulazione in una con l’appello contro diversa sentenza contrasta con il principio di autonomia dei procedimenti, percio’ degli atti d’impugnazione, che richiedono motivi autonomamente riconoscibili.
Il sistema esclude bensi’ che contro la stessa sentenza si proceda separatamente in quanto impugnata con mezzi diversi, perche’ l’articolo 580 dispone che il ricorso si converta in appello. Ma l’autonomia dei procedimenti implica distinta, impugnazione delle sentenze pronunciate in diversi procedimenti, pure da parte di medesimo legittimato e ricorrendo gli estremi di connessione di cui all’articolo 12 c.p.p.. In tal caso la riunione puo’ essere disposta solo dopo la proposizione autonoma di ciascuna impugnazione, dal giudice competente per tutte sempre che, giusto l’articolo 17 c.p.p., i procedimenti si trovino nello stesso stato e grado.
In particolare il disconoscimento dell’impugnazione di sentenza di non luogo a procedere in una con sentenza assolutoria per reati connessi e’ resa evidente dal rilievo che la prima, pur emessa a seguito di giudizio abbreviato, e’ di merito e si assimila a quella del giudizio ordinario (percio’ Corte Costituzionale n. 320/07 ha ritenuto illegittima la preclusione di appello del p.m. anche contro di essa novellato dalla Legge n. 46 del 2006, ex articolo 593).
Viceversa ha natura e funzione propria e resta inappellabile ai sensi dell’articolo 428 CPP quella di non luogo a procedere, perche’ non e’ emessa nel processo, che ha precluso. Quand’anche pronunciata per causa di merito, difatti respinge la stessa richiesta di giudizio non per un ragionamento di prova, che presume l’assunzione dei mezzi in contraddittorio o l’affidamento di entrambe le parti agli atti d’indagine. Tale ontologica e funzionale diversita’ implica diverso ragionamento, fondato sulla prognosi negativa dell’accusa in giudizio alla luce delle indagini (cfr. Cass. n. 14253/08 – rv. 239493; 2652/09 – 242500 e da ultimo Sez. 5, 15364/10 – 246874), cioe’ una valutazione potenziale, speculare a quella del decreto che dispone il giudizio (articolo 424 c.p.p., comma 1), laddove peraltro e’ revocabile (articolo 434).
In sintesi, il pubblico ministero, quand’anche abbia formulato richiesta unitaria di rinvio a giudizio, non e’ legittimato ad impugnare la sentenza di non luogo procedere nei confronti di alcuni imputati con lo stesso atto con il quale impugni la sentenza assolutoria pronunciata dallo stesso giudice dell’udienza preliminare in processo di rito abbreviato nei confronti degli altri imputati, quali concorrenti o autori di reati connessi.
Pertanto in tal caso la qualificazione parziale dell’atto come ricorso, implicata dall’articolo 568 c.p.p., comma 5, non consente di ritenere perse ammissibile l’impugnazione della sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 425 c.p.p. se proposta in una con quella contro sentenza pronunciata in rito abbreviato, non solo perche’ con lo stesso atto non si possono impugnare due sentenze pronunciate in diversi procedimenti, ma anche perche’ la stessa sentenza ha precluso il processo, svolto nell’altro caso.
Il ricorso e’ nella specie irriconoscibile, viepiu’ per l’impossibilita’ di distinguere le deduzioni circa le valutazioni di merito del provvedimento in esame da quelle dovute circa le prove nell’altro, prima della stessa verifica se l’atto sia stato proposto in termini e se le argomentazioni dei motivi siano o non rispondenti ai parametri dell’articolo 606 c.p.p., comma 1.
Sono dunque solo subordinate la questioni di tempestivita’ del ricorso e suppletive sia quella dell’impossibilita’ di separare le deduzioni dell’atto d’impugnazione qui trasmesso, da quelle relative alla motivazione relativa alle emergenze valutate in contraddittorio nel processo pur di rito abbreviato, sia che i motivi sono comunque essenzialmente di merito.
dichiara inammissibile il ricorso.