Il reato di trattamento illecito di dati personali, già previsto dall’articolo 35 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 (ora previsto, in rapporto di continuità normativa, dall’articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196), non è configurabile allorché ricorrano le condizioni di cui alla clausola limitativa introdotta dall’articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 196 del 2003, secondo cui il trattamento di dati personali, se effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali “è soggetto all’applicazione del presente codice (ergo, il codice della privacy) solo se i dati sono destinati a una comunicazione sistematica o alla diffusione”.

(Da queste premesse, in una fattispecie in cui gli imputati si erano introdotti abusivamente nella rete informatica del gestore telefonico Tim e avevano acquisito i dati del tabulato telefonico di una persona per raccogliere prove da fornire alla committente circa l’infedeltà del marito, la Corte, mentre ha rigettato il ricorso relativamente al reato di cui all’articolo 615ter c.p., ha annullato la condanna limitatamente al reato di cui all’articolo 35 della legge n. 675 del 1996, apprezzando come nel caso concreto difettasse la destinazione dei dati raccolti alla comunicazione sistematica o alla diffusione, per essere stati questi acquisiti per fini esclusivamente personali della committente).
(Cass. Sez. V, 22 ottobre – 17 dicembre 2008, n. 46454)

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