L’art. 420 bis, comma 2, c.p.p. indica i casi in cui, sul presupposto ovviamente della regolarità delle notifiche, in giudice in fase di costituzione delle parti, verificati gli avvisi, possa procedere al processo ritenendo che vi sia assenza “volontaria”.
(Cass. Sez. Unite Penali, sentenza 28/11/2019-17/08/2020, n. 23948)
Il fondamento del sistema è che la parte sia personalmente informata del contenuto dell’accusa e del giorno e luogo della udienza e, quindi, in necessaria applicazione dei principi sopra richiamati, il processo in assenza è ammesso solo quando sia raggiunta la certezza della conoscenza da parte dell’imputato.
Questa, del resto, è la ragione per la quale il sistema, introducendo la regola di certezza della conoscenza del processo, ha escluso il diritto “incondizionato” al nuovo giudizio di merito in favore del soggetto giudicato in assenza.
Si noti, peraltro, che l’art. 420quater c.p.p. prevede che, quando il giudice non abbia raggiunto la certezza della conoscenza della chiamata in giudizio da parte dell’imputato, deve disporre la notifica «personalmente ad opera della polizia giudiziaria».
La disposizione, quindi, dimostra come il sistema sia incentrato esclusivamente sulla effettività di tale conoscenza, senza alcuna presunzione.
Su questi presupposti, si comprende che l’art. 420bis, comma 2, c.p.p., nell’ottica di una comprensibile “facilitazione” del compito del giudice, ha tipizzato dei casi in cui, ai fini della certezza della conoscenza della vocatio in ius, può essere valorizzata una notifica che non sia stata effettuata a mani proprie dell’imputato.
Letto nel contesto della disposizione, quindi
- l’aver eletto domicilio;
- l’essere stato sottoposto a misura cautelare;
- aver nominato il difensore di fiducia,
sono situazioni che consentono di equiparare la notifica regolare, ma non a mani proprie alla effettiva conoscenza del processo.
Non si tratta, quindi, di una presunzione che consenta di ritenere conosciuto il processo e non più necessaria la prova della notifica, ma di casi in cui, nelle date condizioni, è ragionevole ritenere che l’imputato abbia effettivamente conosciuto l’atto regolarmente notificato secondo le date modalità.
Alcun effetto, invece, conseguirà ad una impossibilità di regolare notifica:
- risultare sloggiato al domicilio eletto non consentirà di procedere in assenza sulla scorta della notifica quale soggetto irreperibile o presso la casa comunale;
- risultare irreperibile non consentirà che la pur valida notifica ai sensi dell’art. 161, comma 4, cod. proc. pen. prevalga sul dato sostanziale della non conoscenza;
- aver nominato un difensore di fiducia che ha poi rinunciato al mandato o che sia stato revocato parimenti non consentirà di procedere senza certezza della conoscenza.
- Questo conferma che l’art. 420-b/s cod. proc. pen. estende la possibilità di procedere in absentia ai casi in cui, ricorrendo le date situazioni, tali da giustificare una esigibile diligenza dell’interessato, la notifica sia stata “possibile” a mani di soggetti diversi dall’interessato. In questi soli casi, si “tipizza” la certezza di conoscenza della chiamata in giudizio per il dato giorno.
- Tale interpretazione innanzitutto ha un chiaro riferimento letterale in quanto in nessuna parte delle disposizioni sulla absentia si legge di “presunzioni”. La norma ipotizza che la parte abbia avuto avviso al domicilio eletto etc, ma non afferma che se questo non sia possibile subentri la notifica quale irreperibile etc.
Con una tale interpretazione, fedele al dato testuale ed alla ratio, il sistema risulta pienamente conforme ai principi e alla evoluzione di quanto già era stato raggiunto nel 2005: si procede solo a fronte della certezza della conoscenza del processo (o della volontaria sottrazione alla conoscenza).
Vi corrisponde anche la disciplina della rescissione del giudicato che (pur ragionevolmente non potendo certo escludersi che venga dedotto l’errore di valutazione del giudice nel considerare la parte a conoscenza della chiamata in giudizio) fa chiaramente riferimento non al superamento di una presunzione ma alla indicazione di vicende concrete, non note al giudice, che hanno impedito la partecipazione al processo.
TESTO INTEGRALE SENTENZA