Il Consiglio Nazionale Forense ha accolto il ricorso del difensore d’ufficio sanzionato disciplinarmente per avere comunicato con il proprio assistito con sms telefonici.
(C.N.F. sentenza 20/02/2021 in proc. 317/2017 RG)
Con l’annullamento della sanzione della censura inflitta per violazione dell’art. 9 (Doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza) in relazione all’art. 35 del codice deontologico (le forme e le modalità delle informazioni devono comunque rispettare i principi di dignità
e decoro della professione) il CNF ha riconosciuto la correttezza professionale dell’Avvocato che ha utilizzato messaggi telefonici per cominicare con il proprio assistitto.
L’uso della messaggistica, che consente una comunicazione più immediata e veloce, non possa ritenersi in sé in violazione dell’art. 9 del NCDF poiché, per molti aspetti, ormai rappresenta un vero e proprio metodo di comunicazione avente anche valore legale e, che per di più, fornisce anche una valida prova nel processo.
A tale proposito espresso richiamo circa il valore di prova della messaggistica l’ha confermato la S.C. con la sentenza n. 49016/2017 per cui i contenuti dei messaggi rappresentano la memorizzazione di fatti storici e quindi sono considerati alla stregua di prova documentale.