In tema di rapina impropria, posto che l’art. 628, comma 2, c.p. esige che la violenza o la minaccia siano adoperate “immediatamente dopo la sottrazione” ed al fine di conseguire, proprio mediante il loro impiego, il possesso, non ancora conseguito, della cosa sottratta ovvero l’impunità, deve ritenersi che non sia configurabile il tentativo di rapina impropria, ma sussistano invece sia il reato di tentato furto, sia quello (di resistenza, minaccia, percosse, lesioni o altro) cui la condotta violenta o minacciosa abbia dato luogo, qualora tale condotta sia posta in essere senza che la sottrazione sia stata previamente realizzata.
(Cass. Penale Sez. VI, sentenza 27 novembre 2008 – 12 marzo 2009, n. 10984)