In tema di bancarotta fraudolenta, mentre, dal punto di vista oggettivo, non vi è dubbio che l’amministratore di diritto ne può rispondere unitamente all’amministratore di fatto per non avere impedito l’evento che aveva l’obbligo giuridico di impedire (art. 40, comma 2, c.p.), dal punto di vista soggettivo, si richiede, tuttavia, per poter fondare la responsabilità, la consapevolezza, da parte del primo, che l’amministratore effettivo distrae, occulta, dissimula, distrugge o dissipa i beni sociali ovvero espone o riconosce passività inesistenti:
tale consapevolezza a tal fine basta che sia generica, nel senso che non è necessario che investa i singoli episodi nei quali l’azione dell’amministratore di fatto si è estrinsecata. Tuttavia, tale consapevolezza non può essere semplicemente desunta dal fatto che il soggetto abbia acconsentito a ricoprire la carica di amministratore.
(Cass. Pen. Sez. V, 5 maggio – 28 luglio 2009, n. 31142, ric. Picciotto e altri)