Nei casi di reati puniti con pene eterogenee (detentive e pecuniarie) posti in continuazione, l’aumento di pena per il reato satellite va comunque effettuato secondo il criterio della pena unitaria progressiva per moltiplicazione, rispettando tuttavia, per il principio di legalità della pena e del favor rei, il genere della pena previsto per il reato satellite, nel senso che l’aumento della pena detentiva del reato più grave andrà ragguagliato a pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen.
(Cass. Pen. Sez. Unite, sentenza 21 giungo – 24 settembre 2018, n. 40983)

La continuazione, quale istituto di carattere generale, è applicabile in ogni caso in cui più reati siano stati commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, anche quando si tratti di reati appartenenti a diverse categorie e puniti con pene eterogenee.
Conclusivamente, discende da quanto sopra, in relazione ai casi più frequenti e maggiormente significativi, ma senza pretesa di esaustività, che:
a) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite soltanto con pena pecuniaria, l’aumento di pena per quest’ultimo, da effettuarsi sulla pena detentiva, va ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell’art. 135 cod. pen.;
b) se il reato più grave è punito con pena detentiva e il reato satellite con pena congiunta, l’aumento si effettua con pena detentiva della specie di quella prevista per la violazione più grave;
c) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con la sola pena pecuniaria, saranno aumentate entrambe le pene previste per il primo reato, con ragguaglio a pena pecuniaria dell’aumento della pena detentiva;
d) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena alternativa, il giudice può operare l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. (conformemente a Sez. 1, n. 7395 del 20/10/2017 – dep. 2018, Basile, Rv. 272404, la quale ha annullato con rinvio la sentenza impugnata che, ritenuto più grave il delitto di ricettazione, punito con la reclusione e la multa, aveva disposto l’aumento sia dell’una che dell’altra per la continuazione con la contravvenzione di detenzione abusiva di armi ex art. 697 cod. pen., punita con l’arresto o l’ammenda);
e) se il reato più grave è punito con pena congiunta e il reato satellite con pena detentiva, si aumentano entrambe le pene previste per la violazione più grave;
f) se il reato più grave è punito con pena alternativa e il reato satellite con pena pecuniaria, il giudice opererà l’aumento di pena in relazione ad una soltanto delle pene previste per la violazione più grave motivando la scelta ex art. 133 cod. pen. e, in caso di aumento della pena detentiva, esso andrà ragguagliato a pena pecuniaria in applicazione dell’art. 135 cod. pen.;
g) se il reato più grave è un delitto punito con la sola pena della multa e quello satellite una contravvenzione punita con pena congiunta, o alternativa, si aumenta soltanto la pena pecuniaria sub specie di multa (tenuto conto che, come condivisibilmente affermato da Sez. U, Varnelli, il delitto è sempre più grave della contravvenzione per le conseguenze più gravi che l’ordinamento riconnette alla commissione del delitto; conforme, Sez. 5, n. 1781 del 19/04/1999 Ciccinato G, Rv. 213400).

Testo integrale sentenza

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