La circostanza che il condannato, detenuto in virtù di un cumulo comprensivo di pene per reati legittimanti l’applicazione del regime detentivo speciale e per altri reati, abbia ottenuto la “sospensione” della parte di pena relativa ai primi reati in ragione della pendenza di giudizio di revisione, non rileva ai fini dell’accoglibilità del reclamo avverso il regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41-bis ord. pen.
(Cass. Sez. I^ Penale, sentenza 5 febbraio – 18 giugno 2015, n. 25832)