L’atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto è mera resistenza passiva, quando costituisce una sorta di reazione spontanea e istintiva alla costrizione operata dal pubblico ufficiale e non un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzare l’azione del pubblico ufficiale e a sottrarsi alla presa  guadagnandosi la fuga.
(Corte di Appello di Torino, Sez. III, sentenza 15 ottobre 2009, in proc. n. 12994/06 R.G.A.)

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