Aderendo  all’indirizzo prevalente della Cassazione in tema di responsabilità genitoriale per le ragioni indicate, nel caso di specie, tenendo conto dell’età dei minori coinvolti e la natura degli illeciti commessi, deve farsi riferimento non alla culpa in vigilando, ma a quella in educando, e quindi è sul significato dell’educazione che occorre soffermarsi, considerando che “educazione” è concetto che va riempito di contenuti che certamente variano nel tempo. 

 
Tribunale di Milano
Sezione X Civile – Giudice La Monica
Sentenza 16 dicembre 2009
 
Con citazione ritualmente notificata i signori [OMISSIS] in proprio e nella loro qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore [OMISSIS] hanno chiamato in giudizio:
[OMISSIS e OMISSIS] in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul minore [OMISSIS];
[OMISSIS]
chiedendone la condanna in via tra loro solidale a risarcire ad essi attori, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore [OMISSIS] i danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti da ripetuti fatti di violenza sessuale subiti dalla minore.
[OMISSIS]
Con ordinanza del 18 dicembre 2004 il Giudice autorizzava gli attori quali esercenti della potestà a sottoporre a sequestro conservativo beni mobili, immobili e crediti dei signori [OMISSIS] fino alla concorrenza di € 150.000,00 e li autorizzava in proprio ad analogo sequestro fino alla concorrenza di € 70.000,00.
Con provvedimento del 5 agosto 2005 il giudice disponeva una consulenza specialistica su [OMISSIS] e sui suoi genitori. La causa era successivamente istruita con prove orali ed all’esito, sulle conclusioni delle parti come sopra allegate, veniva trattenuta in decisione.
[OMISSIS]
La questione della responsabilità dei genitori dei minori convenuti richiede al Tribunale qualche considerazione sull’art. 2048 c.c. e sul contenuto della prova liberatoria individuata da quella norma nel “… non aver potuto impedire il fatto …”.
E’ pacifico che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale della Cassazione, oggetto di dibattito in dottrina e giurisprudenza, l’ampio contenuto della prova liberatoria prevista dall’art. 2048 c.c., formulata in negativo, debba invece essere riempito con indicazioni positive – aver adeguatamente vigilato e adeguatamente educato – richiamanti la culpa in vigilando e la culpa in educando.
Sicché solo la dimostrazione di avere bene vigilato sul minore e di avergli impartito un’educazione normalmente sufficiente a impostare una corretta vita di relazione in rapporto al suo ambiente, alle sue abitudini, alla sua personalità, a correggere “… comportamenti non corretti e quindi meritevoli di costante opera educativa, onde realizzare una personalità equilibrata, consapevole della relazionalità della propria esistenza e della protezione della propria e della altrui persona da ogni accadimento consapevolmente illecito …” [Cass. 9556/2009] permette al genitore di andare esente da responsabilità per i danni cagionati dai fatti illeciti dei figli minori.
La trasformazione giurisprudenziale della prova liberatoria configura certamente a carico dei genitori un onere particolarmente gravoso – tanto che parte della dottrina ritiene che esso esprima, di fatto, la trasformazione della responsabilità per presunzione di colpa dei genitori in responsabilità oggettiva – ed è anche considerata da alcuni espressione di un’interpretazione anacronistica della norma che, così intesa, non terrebbe conto dell’evoluzione della famiglia e dei processi educativi e non attribuirebbe rilievo alla cosidetta autoeducazione del minore attraverso le molteplici esperienze di vita di cui nell’odierna società il minore è partecipe.
Questo Tribunale non condivide le critiche mosse al richiamato indirizzo giurisprudenziale, ritenendo che il rigoroso onere probatorio a carico dei genitori risponda all’esigenza di dare un contenuto concreto all’ampia formula legislativa e alla sua ratio. Infatti, se la norma considera che sia possibile per un genitore impedire un fatto illecito del figlio minore, ciò è proprio in virtù dei compiti connessi alla sua funzione genitoriale, compiti agiti attraverso la possibilità di vigilare sui figli e di educarli, sichhé non è estraneo alla logica della previsione normativa che la prova liberatoria abbia riguardo al positivo esercizio di quei compiti.
D’altra parte, proprio il fatto che i genitori, per tale qualità e in virtù del proprio ruolo, sono soggetti che si trovano nella situazione più idonea a prevenire gli illeciti dei figli, comporta che a loro debba farsi carico di internalizzare i rischi connessi con le attività del minore. Ciò, perlatro, risponde all’esigenza – fondamentale in un moderno sistema di responsabilità civile – di tutela delle vittime incolpevoli ed è soluzione coerente con un condiviso indirizzo che assegna alla responsabilità civile un preminente ruolo di tutela del danneggiato, individuando i soggetti tenuti al risarcimento sulla base dei doveri legali di garanzia e quindi, individuandoli, per gli illeciti commessi dai figli minori, nei genitori, la cui qualità, assunta come criterio di responsabilità, istituisce in definitiva una forma di garanzia.
Aderendo quindi all’indirizzo prevalente della Cassazione in tema di responsabilità genitoriale per le ragioni indicate, va chiarito che nel caso di specie, tenendo conto dell’età dei minori coinvolti e la natura degli lleciti commessi, deve farsi riferimento non alla culpa in vigilando, ma a quella in educando, e quindi è sul significato dell’educazione che occorre soffermarsi, considerando che “educazione” è concetto che va riempito di contenuti che certamente variano nel tempo.
Proprio il nuovo modo di intendere i rapporti familiari e il riformato assetto della famiglia danno conto del rilievo che assume l’educazione non solo come indicazione di regole, conoscenze, modelli di comportamento, ma anche come più ampio compito destinato a consentire la crescita dei figli, a favorire la migliore realizzazzione della loro personalità – l’etimo latino di educare è ex-ducere – nel contesto relazionale sociale.
In questa prospettiva, assumono pregnante rilievo, oltre che la fondamentale indicazione al rispetto delle regole, pure quelle indicazioni che forniscono ai figli gli strumenti indispensabili da utilizzare nelle relazioni, anche di sentimento e di sesso, con l’altra o con l’altro. L’educazione sessuale di un bambino e di un ragazzo non si esaurisce nelle spiegazioni tecniche, prima, e nelle indicazioni precauzionali, dopo, ma deve connotarsi, innanzitutto, come educazione al rispetto dell’altra/o, come educazione alla realazione non con altro corpo, ma con altra persona. E le relazioni rappresentano proprio il terreno in cui, come suggeerito da letteratura specialistica, occorre mettere in gioco connessioni emotive, ossia occorre “… mettere in contatto il cuore con la mente e la mente con il comportamento …” [U. Galimberti, L’ospite inquietante, Feltrinelli 2007].
Di questa educazione dei sentimenti e delle emozioni, che consente di entrare in relazione non solo corporea con l’altro, non vi è traccia nel comportamento dei minori. Un evidente riscontro è rinvenibile proprio nel racconto della complessiva vicenda offerto dai giovani che hanno riferito gli episodi in modo asettico, con parole non espressive di emtività, usando per [OMISSIS] termini come prendere, portare … e comunque espressioni che evidenziano come nessuna considerazione vi fosse per la persona [OMISSIS]. Però gli stessi ragazzi, quando sono stati sollecitati dall’interrogante in ordine all’impatto su [OMISSIS] della loro condotta, hanno mostrato barlumi di consapevolezza e di empatia, mettendo in gioco, in quei momenti, anche qualche emozione: ciò conferma l’importanza di un’educazione anche dei sentimenti.
Tanto premesso, osserva il Tribunale che le molteplici, ma generiche circostanze dedotte a prova da tutti i genitori – finalizzate a confermare il corretto comportamento dei filgi nei contesti scolastici e amicali, i buoni o sufficienti risultati scolastici, l’educazione nel rispetto delle persone e dei valori cristiani propri della cultura occidentale; l’avvenuta frequentazione delle lezioni di educazione sessuale a scuola; la non dimostrazione da parte di alcuni di particolare interesse verso il genere femminile anteriormente ai fatti di causa; l’avere, altri, già avuto relazioni sentimentali; il rispetto dell’orario di rientro a casa … non sono comunque circostanze idonee a contrastare l’evidente carenza o inefficacia di un’educazione al rispetto dell’altro, all’attenzione ai sentimenti e desideri altrui.
Si intende dire che i fatti sottoposti alla valutazione di questo Tribunale sono tali da rendere palese che se messaggi educativi vi sono stati, non sono stati adeguati o non sono stati assimilati, sicché deve ritenersi che da parte dei genitori non sia stata prestata dovuta attenzione all’avvenuta assimilazione da parte dei figli dei valori trasmessi. E in particolare, trattandosi di figli pre-adolescenti o adolescenti, non è stata dedicata cura particolare – tanto più doverosa in presenza di opposti segnali provenienti da una diffusa cultura di mercificazione dei corpi – a verificare che il processo di crescita avvenisse nel segno del rispetto del corpo dell’altra/o.
In definitiva ritiene questa giudicante che i fatti lesivi commessi dai minori ai danni di [OMISSIS] siano riconducibili ad oggettive carenze nell’attività educativa e/o nel monitoraggio della stessa e che non risultando offerta da alcuno dei genitori coinvolti la prova liberatoria come sopra intesa, tutti debbano rispondere civilmente per i danni derivanti dagli illeciti commessi dai figli.
Ciò vale anche per i genitori di [OMISSIS] la cui responsabilità, per la ritenuta capacità del figlio, viene delineata e affermata dalla regola posta dall’art. 2048 c.c.
La responsabilità va affermata anche per i padri di [OMISSIS; OMISSIS; OMISSIS] genitori non coabitanti con i figli per effetto di intervenuta separazione coniugale.
La relativa problematica si pone per il riferimento alla coabitazione contenuto nell’art. 2048 c.c., riferimento che sembrerebbe indicare che la responsabilità per l’illecito commesso dal minore vada a gravare sui genitori che siano in grado di esercitare l’obbligo di vigilanza ed educazione, sichhé secondo alcuni la separazione farebbe venir meno tra i genitori l’esercizio congiunto del potere di educazione e vigilanza con conseguente concentrazione, per così dire, della responsabilità in capo al genitore al quale il minore era affidato.
Il rilievo non può essere condiviso nel caso di specie.
Occorre infatti considerare che i fatti sottoposti all’attenzione di questo Tribunale evidenziano che la responsabilità genitoriale non si connette ad un problema di omissione di vigilanza, ma concerne una più ampia questione educativa, culturale si potrebbe dire, che richiama una cornice di valori che, unitamente al rispetto delle regole, dovrebbe costituire la trama di ogni relazione genitoriale.
A tale constatazione si aggiunge il rilievo che il legislatore riconosce al coniuge non affidatario non solo il diritto, ma anche il dovere di vigilare sull’istruzione e sull’educazione del figlio. E che risulta poi dagli atti che, pur essendo i minori affidati alle madri, tutti e tre avevano regolari e frequenti rapporti con i padri. Ciò è espressamente affermato dalle difese [OMISSIS e OMISSIS] che hanno fatto riferimento al diritto di visita, ai weekend alternati e alle vacanze, regolarmente attuati. E per quanto attiene al [OMISSIS] risulta dalle dichiarazioni dello stesso che, in sede di interrogatorio di garanzia, ha riferito di vivere con la madre e di vedere il padre ogni volta che desiderava, dormendo anche da lui che abitava in località più vicna alla scuola.
Questo giudice, quindi, non ravvisa alcuna ragione per ritenere i predetti genitori esenti da responsabilità.
[OMISSIS]
Il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando condanna [OMISSIS e OMISSIS] in proprio e nella qualità di esercenti la potestà dul figlio minore [OMISSIS] … come in atti rappresentati, in via tra loro solidale, al pagamento a titolo di risarcimento danni, in favore di [OMISSIS] della somma di € 305.555,54 per capitale rivalutato e di € 40.911,91 per interessi ad oggi maturati; in favore di [OMISSIS] della somma di € 55.000,00  per capitale rivalutato e di € 8.739,45 per interessi ad oggi maturati; in favore di [OMISSIS] della somma di € 25.000,00 per capitale rivalutato e di € 4.370,00 per interessi ad oggi maturati; nonché al pagamento degli interessi al tasso legale, a partire dalla presente sentenza sul solo capitale al tasso legale fino al saldo; al pagamento delle spese di CTU come già liquidate e al pagamento delle spese di lite € 6.450,00 per diritti ed € 30.000,00 per onorari.