Per poter procedere alla revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali, il Tribunale di Sorveglianza è tenuto a spiegare le ragioni per le quali le violazioni commesse possano considerarsi indici di un allontanamento dalle finalità proprie dell’istituto.
(Cass. Sezione I Penale, 26 marzo – 10 aprile 2015, n. 14843)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIORDANO Umberto – Presidente –
Dott. NOVIK Adet Toni – Consigliere –
Dott. TARDIO Angela – Consigliere –
Dott. BONITO F. Maria S. – Consigliere –
Dott. CENTONZE Alessandro – rel. Cnsigliere –
ha pronunciato la seguente:

Sentenza

sul ricorso proposto da:
OMISSIS;
Avverso l’ordinanza n. 5789/2014 emessa il 06/08/2014 dal Tribunale di sorveglianza di Roma;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Alessandro Centonze
Lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Enrico Delehaye, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
Svolgimento del processo
1. Con ordinanza emessa il 06/08/2014 il Tribunale di sorveglianza di Roma disponeva la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali di OMISSIS, al quale era stato ammesso con ordinanza emessa dallo stesso tribunale di sorveglianza il 10/12/2013.
Questo provvedimento veniva giustificato in conseguenza dell’informativa trasmessa dai carabinieri della Stazione di Roma Ponte Milvio, datata 03/07/2014, dalla quale l’ OMISSIS risultava, unitamente alla figlia e a OMISSIS, destinatario di una denuncia presentata da OMISSIS.
Secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, queste accuse, relative al mancato pagamento di una fornitura di materiale ottico dell’importo di 1.320,00 Euro, ancorchè non ancora vagliate in sede processuale, apparivano sintomatici di una condotta violativa delle prescrizioni che imponevano al condannato affidato in prova ai servizi sociali di “tenere buona condotta e di non dare adito a rilievi e sospetti”.
Questi elementi venivano ritenuti incompatibili con la prosecuzione della misura alternativa concessa all’ OMISSIS, che veniva conseguentemente revocata
2. Avverso tale ordinanza OMISSIS ricorreva per cassazione deducendo due motivi di ricorso.
Quale primo motivo di ricorso, si deduceva la nullità dell’ordinanza impugnata per l’assoluta carenza e l’illogicità della motivazione, nella parte in cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva affermato l’incompatibilità del comportamento tenuto dal ricorrente con la prosecuzione della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali concessagli con ordinanza emessa il 10/12/2013.
Quale secondo motivo di ricorso, si deduceva la nullità dell’ordinanza impugnata per carenza e illogicità della motivazione con riferimento alle ragioni che avevano giustificato la revoca ex tunc della misura alternativa concessa all’ OMISSIS.
Queste ragioni imponevano l’annullamento dell’ordinanza impugnata nell’interesse dell’ OMISSIS.
Motivi della decisione
1. Il ricorso è fondato in accoglimento del primo motivo di ricorso.
In via preliminare, deve richiamarsi la giurisprudenza consolidata di questa Corte che ha ritenuto doversi rimettere il giudizio sulla revoca dell’affidamento in prova, ordinario o terapeutico, alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, il quale è tenuto a giustificare l’uso del potere affidatogli spiegando le ragioni per cui taluni comportamenti del condannato siano stati valutati come indici di un allontanamento dalle finalità proprie della misura alternativa in questione. Tali considerazioni, in particolare, valgono sia per le ipotesi di violazioni di legge che per ipotesi di violazioni delle prescrizioni dettate nel contestato della stessa misura alternativa (cfr. Sez. 2, n. 2879 del 04/11/2003, dep. 27/01/2004, Modaffari, Rv. 228149).
In questa cornice ermeneutica, quanto al primo motivo di ricorso, deve rilevarsi che la revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali concesso a OMISSIS con ordinanza emessa il 10/12/2013, secondo il Tribunale di sorveglianza di Roma, risultava giustificata dalla denuncia presentata da OMISSIS presso la Stazione dei carabinieri di Roma Ponte Milvio in relazione al mancato pagamento di una fornitura di materiale ottico dell’importo di 1.320,00 Euro, che era stata acquistata dalla figlia dell’affidato, OMISSIS, che non risulta ancora definita dall’autorità giudiziaria competente.
L’OMISSIS., in particolare, nel corso dell’affidamento, sarebbe stato, unitamente alla figlia e al OMISSIS, denunciato per l’emissione di un assegno, non sottoscritto da lui e successivamente risultato privo di provvista, a saldo di una fornitura acquistata dalla propria congiunta.
Nel caso di specie, l’unico elemento addotto dal tribunale di sorveglianza a sostegno della sua decisione, oltre alla denuncia presentata dalla presunta persona offesa, era costituito dalla supposta gravità della sua condotta di inadempienza contrattuale, valutata a pagina 4 dell’ordinanza impugnata in relazione alle sue pregresse condanne, nel passaggio in cui si rilevava che “essa è tanto più grave in quanto riproduce lo stesso comportamento mediante il quale sono stati commessi i reati per i quali è stato condannato e le condotte di cui è accusato …”.
Deve, tuttavia, rilevarsi che tale riferimento, sotto il profilo motivazionale, appare incongruo, riguardando una vicenda delittuosa vagliata nel suo aspetto meramente embrionale, rispetto al quale la revoca della misura alternativa precedentemente concessa all’ OMISSIS appare il frutto di un automatismo applicativo ingiustificato, non potendo desumersi dalla semplice presentazione della denuncia della OMISSIS, la volontà dell’affidato di violare le prescrizioni alle quali era sottoposto. Tali considerazioni appaiono ancora più stringenti se si considera che nel provvedimento in esame non veniva compiuta alcuna verifica del grado di coinvolgimento dell’ OMISSIS rispetto alla vicenda contrattuale denunciata, rispetto alla quale non risultano intellegibili nè la collocazione cronologica dei fatti nè l’ipotesi di reato per la quale si procedeva nei suoi confronti.

Deve, in ogni caso, ribadirsi che, nell’adozione di un provvedimento di revoca della misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, deve escludersi ogni automatismo applicativo, conformemente alla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui: “La revoca dell’affidamento in prova ai servizi sociali non consegue alla pura e semplice violazione di legge o di prescrizioni inerenti la misura alternativa, ma è rimessa alla discrezionalità del Tribunale di Sorveglianza, il quale è tenuto a spiegare le ragioni per le quali le violazioni commesse possano considerarsi indici di un allontanamento dalle finalità proprie dell’istituto” (cfr. Sez. 1, n. 27713 del 06/06/2013, dep. 24/06/2013, Guerrieri, Rv. 256367).
Nel caso in esame, il Tribunale di sorveglianza di Roma è venuto meno a quest’onere motivazionale non avendo dato conto delle ragioni dell’incidenza di tali violazioni sul periodo di concessione della misura alternativa precedentemente concessa, vale a dire se le stesse siano state effettivamente influenti a prescindere dalla contestazione ipotetica, posto che la revoca e per di più con efficacia ex tunc, si impone, per la particolare gravità delle sue conseguenze, come conseguenza di un comportamento concreto e non meramente ipotetico.
Ne discende che, nel caso di specie, il giudice non poteva limitarsi a constatare l’esistenza di una contestazione provvisoria in pregiudizio dell’ A., ma avrebbe dovuto verificare specificatamente – non in astratto ma valutando le circostanze del caso concreto tenuto conto della denuncia presentata da Patrizia S. – se e per quali ragioni l’ipotesi di reato contestata si poneva in una situazione di incompatibilità con la misura alternativa che era stata concessa.
Queste ragioni impongono di ritenere meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso.
2. Il secondo motivo di ricorso deve ritenersi assorbito nel precedente, in considerazione del fatto che la sua risoluzione, riguardando le ragioni che avevano giustificato la revoca ex tunc della misura alternativa concessa all’ OMISSIS, postula la risoluzione dei problemi di completezza della motivazione che si sono esaminati.
3. Per questi motivi, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma affinchè provveda a un nuovo esame.
A tali statuizioni processuali conseguono le comunicazioni rituali, previste dal D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, art. 107.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Avvocato cassazionista, svolge attività stragiudiziale e giudiziale in materia di diritto penale, con particolare riferimento al diritto penale dell’impresa e dell’economia, nonché in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Ha maturato una significativa esperienza in materia di responsabilità da colpa medica. È Presidente e componente di Organismi di Vigilanza previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 anche di società multinazionali.