Tra i doveri dell’avvocato rientra anche la formalizzazione all’A.G. procedente della revoca fattagli pervenire dal cliente.
Nel caso in esame l’avvocato revocato non si era recato in udienza preliminare, ma in quella occasione era assente anche il nuovo difensore e per tale ragione il Giudice è stato costretto a nominare un avvocato d’ufficio al quale è stato concesso il termine a difesa con rinvio dell’udienza e trasmissione degli atti per abbandono di difesa.

(C.N.F. decisione n. 286 del 29.11.2004)

L’avvocato aveva il dovere di formalizzare agli atti del procedimento penale la cessazione del rapporto professionale ed il venir meno del rapporto fiduciario. E tale adempimento egli avrebbe dovuto personalmente curare, trattandosi di dovere connesso al mandato ricevuto, anche al fine di evitare inutile ostacolo allo svolgimento del procedimento penale.

TESTO INTEGRALE SENTENZA

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