Avverso il provvedimento reso dal Tribunale di Sorveglianza in merito alla richiesta di riabilitazione è prevista solo la facoltà di proporre opposizione al medesimo Tribunale, anche quando trattasi di declaratoria di inammissibilità dell’istanza, con la conseguenza che quando è invece proposto ricorso per cassazione, lo stesso, in forza del principio di conservazione delle impugnazioni, deve essere qualificato come opposizione e gli atti vanno trasmessi al giudice competente.
(Cass. Penale Sez. I^, sentenza 25 febbraio – 30 marzo 2015, n. 13342)