In tema di riabilitazione speciale per i minorenni, la Prima sezione penale della Corte di cassazione ha affermato che, ai sensi dell’art. 24, r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, ove la prova dell’emenda del minore condannato appaia a una prima indagine insufficiente, il giudice ha il potere-dovere di differire la decisione ad un momento successivo, entro il compimento del venticinquesimo anno di età, ed è tenuto a dare adeguata motivazione del discrezionale esercizio di tale potere-dovere.
(Cass. Penale Sez. 1^ sentenza 18 febbraio – 4 marzo 2019, n. 9425)
Fattispecie in cui la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto dell’istanza volta ad ottenere la riabilitazione in quanto privo di motivazione sulle ragioni che, pur in presenza di indici favorevoli, espressivi di un percorso di emenda già in atto, non consentivano di differire la decisione ad un momento successivo.