Con il provvedimento in esame si è inteso accogliere la richiesta di archiviazione del procedimento iscritto in seguito alla denuncia presentata da un cittadino italiano residente all’estero contro il Pubblico Ministero che aveva acquisito – in aperta violazione dell’art. 132 Codice Privacy – i dati personali, identificativi e individualizzanti sotto il profilo della geolocalizzazione, relativi a circa 11 mesi di traffico telefonico/telematico, al solo fine ufficiale di procedere alla notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari.
Il Gip presso il Tribunale di L’Aquila assevera la palese sproporzione degli strumenti utilizzati nella localizzazione dell’indagato, ma non ravvisa elementi sanzionabili penalmente nelle condotte perpretate dal Magistrato Inquirente che – si dice – potranno avere, eventualmente, rilevanza in sede disciplinare.
(Ufficio Gip L’Aquila – ordinanza 26/04/2022, in proc. 1324/2021 RgGip)
Pur avendo il Pubblico Ministero disposto l’acquisizione di tabulati e file di log non già per l’accertamento o la repressione di un reato, bensì per localizzare l’indagato cui meramente notificare un avviso di conclusione delle indagini preliminari – e, quindi, in violazione del dettato di cui all’art. 132 d.lgs. 196 del 2003 – pare evidente come lo stesso abbia agito non già con l’intenzione di recare all’indagato un danno ingiusto, ma per completare il procedimento notificatorio a garanzia dell’indagato.
Per completezza di informazione, si evidenzia che l’indagato in occasione della notificazione dell’avviso ex art. 415 bis c.p.p. venne tratto in arresto con l’accusa di avere contraffatto un documento di identità valido per l’espatrio (e poi assolto all’esito del giudizio di primo grado con la formula “perché il fatto non sussiste”): potrebbe essere questo il fine non ufficiale al quale fa riferimento il Gip mettendo in risalto con l’uso del corsivo il fine ufficiale?