Con due interessanti pronunce i Giudici di Piazza Cavour hanno affrontato il tema della partecipazione dell’imputato al processo penale, mettendo in evidenza alcuni principi che non potranno cedere il passo neppure al cospetto delle recenti modifiche apportate in materia dalla c.d. Riforma Cartabia.

Con la sentenza 30921/2022 la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione, trattando il caso di un imputato detenuto per altra causa che aveva presentato personalmente tramite l’Ufficio Matricola richiesta di partecipazione all’udienza di trattazione del giudizio di appello, ha condiviso e fatto proprio l’orientamento secondo cui la mancata attivazione della videoconferenza costituisca una nullità assoluta e insanabile del giudizio e della relativa sentenza, rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, che pertanto non necessita di essere eccepita dal difensore prima della celebrazione dell’udienza:

la violazione del diritto dell’imputato di partecipare all’udienza integra una nullità assoluta, allorchè la richiesta di presenziare, sia pure a mezzo di videoconferenza e nei casi consentiti, sia pervenuta in tempo utile per predisporre i necessari collegamenti audiovisivi, come avvenuto incontestabilmente nel caso in esame, tenuto conto della sua presentazione sedici giorni prima dell’udienza.

Con la sentenza 167/2023 sempre la Sesta Sezione Penale, e sempre in una fattispecie che vedeva imputato un soggetto detenuto per altra causa che aveva presentato personalmente tramite l’Ufficio Matricola richiesta di partecipazione all’udienza di trattazione del giudizio di appello, ha ribadito il principio già espresso con la sentenza 30921/2022, aggiungendo che:

nell’ottica di un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell’imputato al “suo” processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al diritto di difesa e, perciò, non è “confiscabile”, potendo al più essere oggetto di rinuncia da parte del titolare dello stesso, in presenza di una non equivoca manifestazione di volontà.
Al diritto dell’imputato di partecipare al processo è riconosciuto rango costituzionale (art. 111 Cost.): un giudizio senza imputato può essere celebrato solo a seguito di una opzione, anche solo ragionevolmente presunta, cosciente e volontaria, cioè responsabile, dello stesso imputato.

La Suprema Corte sottolinea con vigore come il sistema preveda un incomprimibile diritto dell’imputato di partecipare all’udienza e la difformità delle modalità di presentazione della richiesta di partecipazione (personalmente dall’imputato, anziché tramite il difensore) non può legittimare la celebrazione dell’udienza senza la partecipazione dell’imputato senza che venga leso l’esercizio di un diritto fondamentale: il diritto di difesa.

Così stando le cose, si prospettano profili di illegittimità costituzionale del nuovo comma 3 dell’art. 601 del codice di rito, secondo il quale il decreto di citazione per il giudizio di appello contiene l’avviso che si procederà con udienza in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, salvo che vi sia la richiesta di partecipazione all’udienza che può essere presentata dalla parte privata esclusivamente a mezzo del difensore.

Testo integrale 30921/2022
Testo integrale 167/2023

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